A seguito dell’istituzione di una nuova rivendita ordinaria di tabacchi ed altri generi di monopolio nel Comune di Raffadali, l’anno scorso, è stato indetto il relativo bando di concorso e l’assegnazione di essa.
Uno dei partecipanti ha richiesto l’accesso agli atti e l’estrazione di copia con riferimento all’istruttoria in base alla quale l’Agenzia dei Monopoli aveva escluso il partecipante stesso dalla graduatoria finale.
L’Agenzia dei Monopoli ha negato l’accesso agli atti adducendo che il richiedente (che aveva partecipato al bando) non avesse un interesse qualificato alla conoscenza della relativa documentazione.
Ma nei giorni scorsi, il TAR-Palermo, con apposita ordinanza, ha annullato il diniego di accesso ed ordinato l’esibizione degli atti istruttori al ricorrente che era stato escluso dalla graduatoria finale di merito.
Il ricorrente è la signora G.R., 68 anni, originaria di Racalmuto, che ha legittimamente partecipato al concorso per l’assegnazione della rivendita ordinaria di generi di monopolio nel Comune di Raffadali, essendo in possesso dei requisiti soggettivi e della disponibilità di un locale così come previsto dal bando di concorso.
A definizione del concorso, l’Agenzia dei Monopoli ha assegnato la rivendita ad un altro partecipante, escludendo purtroppo dalla graduatoria finale di merito la signora G.R., tanto che quest’ultima ha richiesto all’Agenzia medesima la copia della documentazione prodotta dal soggetto risultato vincitore e degli atti relativi all’istruttoria con cui l’Agenzia dei Monopoli aveva escluso la richiedente dalla graduatoria.
Epperò l’Agenzia dei Monopoli ha rigettato l’istanza di accesso agli atti, ritenendo che la signora G.R. non fosse titolare un interesse qualificato alla conoscenza della documentazione richiesta.
Così, la sig.ra G.R., con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza, ha dovuto avanzare ricorso al TAR-Palermo per l’annullamento del diniego e l’esibizione della documentazione richiesta.
Gli avvocati Rubino e Piazza hanno precisato che l’interesse qualificato (oltre che diretto, immediato e concreto) della loro assistita fosse in re ipsa, ovvero nel fatto stesso che fosse partecipante alla procedura concorsuale
Ed il TAR-Palermo ha ovviamente accolto il ricorso, annullando il diniego opposto dall’Agenzia resistente ed ordinando che la documentazione richiesta sia rilasciata entro 30 giorni.
Non solo. Con la medesima ordinanza, il TAR- Palermo ha condannato l’Agenzia dei Monopoli alla refusione delle spese giudiziarie in favore della signora G.R.