La sentenza è del TAR Sicilia di Palermo e riguarda i contributi economici erogati dall’INAIL alle aziende agricole per l’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere le emissioni inquinanti.
Ma il principio che se ne ricava (l’errore di compilazione nelle domande non incide sul diritto) può essere esteso ad ogni genere di diritto.
Ma veniamo alla fattispecie concreta che riguarda una procedura volta alla concessione di finanziamenti alle imprese agricole, avviata dall’INAIL nel marzo 2021 e che ha visto protagonista un ventottenne di Naro (AG), quale rappresentante legale dell’azienda agricola di famiglia.
Dopo essere stato ammesso al suddetto finanziamento ed autorizzato alla realizzazione del progetto, il giovane imprenditore agricolo si è visto recapitare -nel gennaio 2022- una comunicazione dell’INAIL con cui veniva rideterminata al ribasso la misura del finanziamento, in quanto l’azienda agricola non poteva dirsi rientrante nella categoria di società appartenenti all’asse “giovani agricoltori”, dove il capitale sociale deve essere conferito in maggioranza da soggetti non ancora quarantenni.
Effettivamente, per mero errore, la domanda di finanziamento era stata richiesta sulla linea di finanziamento per i giovani agricoltori, mentre la suddetta qualifica era riferibile al solo rappresentante legale dell’azienda (di cui era amministratore unico) e non già al soggetto che ne deteneva le quote societarie (di età superiore a 40 anni).
Non solo. Appena un mese dopo, l’Inail annullava in autotutela i precedenti provvedimenti ed estrometteva dal finanziamento l’azienda agricola, non avendo, a suo dire, i requisiti per partecipare alla procedura di finanziamento.
Per cui, il ventottenne di Naro, rappresentato e difeso dagli Avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Gatto, nell’aprile 2022, presentava ricorso davanti al Tar Palermo, chiedendo l’annullamento del provvedimento di esclusione.
In particolare, secondo gli Avvocati Rubino e Gatto, l’errore di compilazione nella domanda doveva intendersi senz’altro sanabile nell’ambito dell’attività di verifica delle domande svolte dall’INAIL. Ciò in quanto le due linee di finanziamento (50 % e 40 %) facevano parte di un’unica procedura di finanziamento, dove la qualifica di giovane agricoltore avrebbe potuto incidere solo sull’ammontare del finanziamento non già sull’ammissibilità delle domande.
In esito all’udienza del 6 marzo 2024, il Tar Palermo, condividendo le tesi difensive degli Avvocati Rubino e Gatto, ha accolto il ricorso dell’amministratore unico della società agricola, ritenendo il provvedimento di esclusione “sproporzionato nella parte in cui anziché limitarsi a “riqualificare” la domanda, erroneamente avanzata come “giovane agricoltore”, ha escluso totalmente il finanziamento per un soggetto che aveva tutti i requisiti per accedervi”.
Contestualmente, dunque, l’INAIL è stato condannato ad adottare il provvedimento di ammissione al finanziamento dell’azienda agricola.