Il Tar-Palermo ha annullato il diniego di aggiornare l’interdittiva della Prefettura di Caltanissetta nei conronti di una società amministrata dall’ex sindaco del Comune di Bompensiere, il cui consiglio era stato sciolto per mafia.
SCIOGLIMENTO CONSIGLIO COMUNALE DI BOMPENSIERE NEL 2019
Nel 2019, il Consiglio Comunale di Bompensiere (CL) è stato sciolto per infiltrazioni e/o condizionamento di tipo mafioso.
Il sindaco pro-tempore era amministratore di una società per la quale la Prefettura di Caltanissetta ha ritenuto di emanare un provvedimento interdittivo sulla base dell’asserito pericolo di infiltrazioni mafiose in forza di legami di parentela e presunte frequentazioni pregiudizievoli.
Alla società veniva pertanto preclusa qualsivoglia attività lavorativa col paventato conseguente tracollo economico dell’azienda.
Così la società, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Lucia Alfieri, ha proposto ricorso giurisdizionale innanzi al TAR-Palermo per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento interdittivo.
FATTI SOPRAVVENUTI ALLO SCIOGLIMENTO
Decorso oltre un anno dall’adozione del provvedimento prefettizio interdittivo, sopravvenivano fatti nuovi che attestava l’estraneità della società da qualsivoglia ambiente malavitoso, tanto che la società medesima inoltrava un’istanza di aggiornamento del provvedimento interdittivo.
Nondimeno, la Prefettura di Caltanissetta riscontrava negativamente la richiesta di aggiornamento.
Avverso tale diniego, la società ricorrente, sempre con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Lucia Alfieri, proponeva un ulteriore ricorso innanzi al TAR-Palermo ribadendo, non solo l’inconsistenza e l’inconducenza dei fatti che a suo tempo avevano sorretto il provvedimento interdittivo, ma anche il sopraggiungere di circostanze tali da poter indurre ad una valutazione favorevole e di segno opposto rispetto alla precedente informativa.
Con ordinanza del gennaio 2023, il TAR –Palermo accoglieva l’istanza cautelare proposta dalla società ricorrente ed ordinava alla Prefettura il riesame delle circostanze sopravvenute di cui all’istanza di aggiornamento.
Tuttavia, la Prefettura di Caltanissetta tergiversava al riesame delle circostanze sopravvenute e di cui all’istanza di aggiornamento in ragione della pendenza del giudizio.
LA DIFESA DEGLI AVVOCATI RUBINO E ALFIERI
Pertento, gli Avv.ti Rubino e Alfieri eccepivano come il modus operandi della Prefettura sviliva la ratio sottesa all’istituto dell’aggiornamento delle informative antimafia, in quanto in nessun caso il rinvio ad un giudizio pendente, nonché la sua definizione sul precedente provvedimento interdittivo avrebbero potuto costituire ragione ostativa al procedimento di aggiornamento.
Infatti il giudizio avverso la precedente informativa, cristallizzava lo stato di fatto esistente al momento dell’adozione del provvedimento interdittivo, stato di fatto che nelle more può mutare o comunque non essere più attuale e come tale indicativo di un concreto pericolo di infiltrazione mafiosa.
Inoltre, i legali evidenziavano come l’omessa valutazione delle circostanze poste a base dell’istanza di aggiornamento inficiavano il provvedimento adottato dalla Prefettura.
Gli Avv.ti Rubino e Alfieri rilevavano altresì che trattandosi di nuovo procedimento di valutazione avviato su istanza dell’interessato, la Prefettura avrebbe dovuto comunicare i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di aggiornamento.
Inoltre il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo perché l’informativa antimafia ha una validità limitata di dodici mesi e dunque, alla scadenza del termine, la Prefettura avrebbe dovuto procedere alla verifica della persistenza o meno delle circostanze poste a fondamento dell’interdittiva.
Ed ancora, a riprova dell’illegittimità del provvedimento impugnato, i legali eccepivano come tale provvedimento nulla diceva in merito alla persona del ricorrente o ad eventuali frequentazioni controindicate, né si indicavano elementi indiziari di qualsiasi genere al sodalizio mafioso.
LA DECISIONE DEL GIUDICE
Ebbene, con sentenza del 13.05.2024, condividendo le tesi difensive degli Avv.ti Rubino e Alfieri, il TAR-Palermo ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento impugnato