Il rimborso delle spese legali spetta anche ai revisori, quando vengono assolti o quando viene archiviato il procedimento penale nei loro confronti per fatti riconducibili alle funzioni svolte presso la pubblica amministrazione presso la quale prestano la loro opera.
E’ quanto ha deciso il Tribunale di Caltanissetta nei giorni scorsi a proposito di un procedimento riguardante un componente del collegio dei revisori del Centro per la Formazione Permanente e l’Aggiornamento del personale del servizio Sanitario (CEFPAS).
IL CASO
Nel 2019 il Direttore del CEFPAS depositava presso la Procura della Repubblica di Caltanissetta un esposto contro i componenti del Collegio dei Revisori, assumendo l’illegittimità dei rimborsi spese richiesti dai Revisori del CEFPAS in ragione della funzione svolta.
A seguito del citato esposto, veniva dunque avviato un procedimento penale a carico dei componenti del Collegio dei Revisori del CEFPAS che veniva definito dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta, il quale, rilevando l’infondatezza della notizia di reato, emetteva un’ordinanza di archiviazione.
A questo punto, uno dei revisori, essendo stato archiviato il procedimento penale a suo carico ed essendo questo scaturito da fatti riconducibili alla funzione di revisore del CEFPAS (ente strumentale della Regione Siciliana) richiedeva allo stesso CEFPAS il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa nell’ambito del procedimento penale.
Tale richiesta tuttavia veniva negata dal direttore del CEFPAS, il quale assumeva la non rimborsabilità delle spese sostenute dal revisore, ritenendone insussistenti i presupposti.
IL GIUDIZIO
Dopo avere esperito il tentativo di mediazione, anch’esso risultato infruttuoso stante il rifiuto di partecipare alla mediazione da parte del CEFPAS, il revisore, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza, avviava innanzi al competente Tribunale di Caltanissetta un procedimento semplificato al fine di ottenere il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese legali sostenute nell’ambito del procedimento penale, nonché la condanna del CEFPAS al pagamento delle predette spese.
A sostegno dell’azione promossa gli avvocati Rubino e Piazza evidenziavano che, ai sensi della vigente normativa regionale, a tutti i soggetti che, in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento del servizio e dei compiti d’ufficio, siano stati sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale ed amministrativa e siano stati dichiarati esenti da responsabilità, è assicurata l’assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio.
In particolare, gli avvocati Rubino e Piazza deducevano in giudizio come, nel caso di specie, dovevano considerarsi sussistenti tutti i presupposti richiesti dalla normativa di riferimento per potere accordare al proprio assistito il richiesto beneficio. Difatti, egli era stato ingiustamente convenuto in giudizio per fatti connessi alla funzione di componente del Collegio dei Revisori del CEFPAS ed era stato pienamente “assolto” dal procedimento penale in questione.
LA SENTENZA
Ebbene, con sentenza del 7 giugno 2024 il Tribunale civile di Caltanissetta, condividendo integralmente le argomentazioni difensive sostenute dagli avvocati Rubino e Piazza, ha accolto il ricorso, e per l’effetto, ha dichiarato il diritto del revisore interessato al rimborso delle spese legali sostenute per il procedimento penale.
Pertanto, per effetto della predetta pronuncia il CEFPAS è stato condannato al pagamento sia delle somme dovute a titolo di rimborso spese legali del suddetto procedimento penale, sia delle spese giudiziali del procedimento svoltosi innanzi al Tribunale civile di Caltanissetta.