E’quanto ha stabilito il giudice del lavoro di Agrigento, con sentenza del 26 giugno scorso, circa una fattispecie che vedeva coinvolta una docente che, per mero errore, aveva sbarrato una casella sbagliata nel modulo della domanda di partecipazione nelle graduatorie scolastiche provinciali e di istituto.
Il caso
Con Ordinanza Ministeriale del 10 luglio 2020, venivano avviate le Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto per il conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo.
La Dott.ssa C. M., presentava la propria domanda per l‘inserimento nella seconda fascia relativamente alle classi di concorso A026, A037, A041, A047, A060.
Tuttavia, la Dott.ssa C.M., pur avendo maturato le pregresse esperienze lavorative presso scuole statali dopo il 2000, nel presentare la propria domanda di partecipazione, per mero errore barrava la casella denominata “Valutazione Art. 15 comma 4”, riguardante i servizi svolti in scuole paritarie prima del 2000, per i quali veniva previsto un dimezzamento del punteggio.
A seguito di tale mero errore materiale, l’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia – Ambito territoriale della Provincia di Agrigento riconosceva alla Dott.ssa C.M., in sede di pubblicazione della relativa graduatoria, un punteggio dimezzato per le voci di concorso per le quali la stessa aveva presentato apposita domanda ed in un caso addirittura tale punteggio veniva azzerato.
Preso atto di tale circostanza, la Dott.ssa C.M. presentava all’amministrazione scolastica istanza di reclamo, a mezzo del quale contestava il dimezzamento e/o azzeramento del punteggio attribuitole.
Nondimeno, l’Ufficio scolastico non accoglieva il suddetto reclamo.
Il giudizio
Pertanto, ritenendo illegittima l’operato dell’Amministrazione scolastica, la Dott.ssa C.M., con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Calogero Marino, proponeva un ricorso innanzi al Tribunale di Agrigento, in funzione del Giudice del Lavoro.
Gli Avv.ti Rubino e Marino deducevano in giudizio come la condotta posta in essere dall’amministrazione scolastica avrebbe dovuto ritenersi manifestatamente lesiva dei principi generali in materia concorsuale e della ratio insita in qualsiasi procedura bandita da una pubblica amministrazione, laddove, la finalità delle procedure bandite dalla p.a., è quella di reclutare il personale più qualificato e/o titolato, cercando, ove possibile, di desumere i titoli medesimi alla luce di quanto indicato e prodotto dai concorrenti.
Nel dettaglio, i predetti legali rilevavano altresì in giudizio come nel caso in esame andasse attivato il c.d. soccorso istruttorio, poiché dalla documentazione presentata dal candidato residuavano margini di incertezza facilmente superabili.
La sentenza
Ebbene, con sentenza del 26.06.2024, condividendo le argomentazioni difensive sostenute dagli Avv.ti Rubino e Marino, il Tribunale di Agrigento ha accolto il ricorso della Dott.ssa C.M., riconoscendole il punteggio richiesto, e condannando il Ministero dell’Istruzione al pagamento delle spese giudiziarie.
In particolare, il Giudice del Lavoro di Agrigento ha osservato come nel caso di specie ricorresse un’ipotesi di un errore materiale nella compilazione della domanda, come tale superabile dunque mediante il c.d. soccorso istruttorio., invocato dagli avv.ti Rubino e Marino.
Conseguentemente, per effetto della superiore pronuncia la Dott.ssa C.M. otterrà un sensibile avanzamento della propria posizione nelle rispettive graduatoria della GPS.