Nessuna somma è dovuta a titolo di restituzione da parte degli eredi di soggetto che aveva previamente rinunciato a partecipare all’attività inprenditoriale del progetto finanziato dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA). E’ quanto si ricava dal provvedimento con cui il Tribunale di Roma ha sospeso l’efficacia esecutiva di una ingiunzione di pagamento emessa da AGEA nei confronti degli eredi del rinunciatario al progetto.
Il caso
Nell’ormai lontano 2009, alcune aziende agricole del palermitano intendevano costituire un’associazione temporanea di scopo al fine di realizzare un progetto imprenditoriale da un milione di euro, da finanziarsi coi fondi della MISURA 124 del PSR SICILIA 2007-2013.
Tuttavia, prima dell’approvazione della domanda di finanziamento e prima della concessione del finanziamento, il sig. T.R. (all’epoca di anni 80), originario di Campofelice di Roccella, uno dei soci della costituenda associazione, comunicava al consorzio mandatario l’intendimento di rinunziare a partecipare alla realizzazione del progetto.
Nelle more, l’associazione sostituiva il socio rinunciante e proseguiva nell’intento di realizzare l’ambizioso progetto da 1 milione di euro.
Ma l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) dopo alcuni anni provvedeva a revocare il finanziamento all’associazione e a richiedere la restituzione delle somme erogate, ingiungendo la restituzione delle somme anche agli eredi del sig. T.R., nel frattempo deceduto.
Il giudizio presso il tribunale di Roma
Così, gli eredi del sig. T.R. si rivolgevano agli avvocati Girolamo Rubino ed Alessio Costa al fine di impugnare l’ingiunzione di pagamento.
Gli avvocati Rubino e Costa, citando in giudizio l’AGEA innanzi il Tribunale di Roma, dimostravano l’estraneità del sig. T.R. dall’associazione temporanea di scopo e per l’effetto dei suoi eredi, chiedendo al Tribunale medesimo di dichiarare l’illegittimità dell’ingiunzione di pagamento nei confronti degli eredi di T.R., in quanto gli stessi non sono titolari – iure hereditatis e/o iure proprio – di alcuna obbligazione restitutoria nei confronti di AGEA.
Il provvedimento giudiziale sospensivo
Il Tribunale di Roma, con provvedimento del 12.07.2024, ha accolto le difese formulate dagli avvocati Girolamo Rubinoe Alessio Costa ed ha sospeso l’efficacia esecutiva dell’ingiunzione di pagamento emessa da AGEA.
Pertanto, nelle more del giudizio, nulla dovranno all’AGEA gli eredi del sig. T.R. titolare all’epoca dell’omonima azienda agricola.