Il TAR-Sicilia di Palermo sospende la nota dell’ assessorato regionale della salute che aveva consentito alle farmacie di erogare prestazioni sanitarie (riservate agli specialisti) in locali separati da quelli in cui è ubicata la farmacia: per esempio, le attività di prelievo venoso e diagnostica svolte dai biologi nei laboratori d’analisi
Le farmacie di comunità
In pratica, con questa nota, l’assessorato voleva adeguarsi alla normativa statale, introdotta dal DDL semplificazioni 2024, dettando le linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi erogabili nelle cosidette farmacie di comunità e delineando l’iter di rilascio dell’autorizzazione sanitaria per l’esercizio dell’attività nei locali esterni delle farmacie e per lo svolgimento di singoli servizi sanitari.
In altri termini, l’assessorato regionale alla salute voleva consentire alle farmacie di erogare prestazioni sino ad allora riservate a specialisti che le eseguivano negli ambulatori e poliambulatori privati accreditati (per esempio, i laboratori di prelievo del sangue e di attività diagnostica) .
Il ricorso al TAR
Pertanto, la Federbiologi – Sindacato Nazionale dei Biologi – nonché numerose strutture di laboratorio già accreditate presso il S.S.R, il Cimest- nonché le strutture accreditate e convenzionate appartenenti all’ambito delle c.d. Branche a Vista, settore della Cardiologia, l’A.N.M.E.d. Associazione Nazionale di Medicina, Diagnostica Salute e Benessere- nonché numerose strutture accreditate presso il S.S.R., con diversi ricorsi giurisdizionali hanno impugnato la predetta nota dell’Assessorato della salute avanti al TAR-Palermo chiedendone, previa sospensione dell’esecuzione, l’annullamento.
Nell’ambito di tali giudizi, con atto di intervento ad adiuvandum si è costituito anche l’Ordine dei Biologi della Sicilia, con il patrocinio dell’ Avv. Girolamo Rubino, collaborato dagli Avv. Giuseppe Impiduglia e Vincenzo Airò.
Inoltre, in qualità di controinteressati si sono costituiti gli Ordini Provinciali dei Farmacisti di vari capoluoghi siciliani, difesi dagli Avv. Immordino Giovanni e Immordino Giuseppe, che hanno eccepito l’infondatezza dei ricorsi
In particolare, con l’atto di intervento l’Avv. Rubino ha rilevato come l’Ordine dei Biologi della Sicilia doveva considerarsi legittimato ad agire in giudizio, poiché l’illegittima nota impugnata, oltre ad incidere direttamente sulla posizione dei laboratori accreditati e contrattualizzati con il SSR, incide sulla posizione e sulle prerogative della categoria dei biologi, nella parte in cui consente alla farmacie di espletare attività diagnostica o prelievi venosi riservata per legge ai biologi, in assenza dei rispetto di requisiti strutturali e professionali e di un direttore sanitario biologo.
Le ordinanze cautelari e il merito del 14 ottobre
Ebbene, con tre analoghe ordinanze del 11.09.2024, condividendo le tesi difensive sollevate dall’Avv. Rubino e dai difensori degli altri ricorrenti, il TAR-Palermo ha accolto la domanda cautelare presentata contestualmente ai ricorsi e, per l’effetto, ha sospeso l’impugnata nota nella parte in cui permetteva alle farmacie di erogare prestazioni sanitarie a carico del servizio sanitario nell’ambito di locali separati da quelli in cui è ubicata la farmacia.
Inoltre, sempre il TAR-Palermo con tali ordinanze ha fissato la trattazione delle cause nel merito per l’udienza pubblica fissata per la data del 14 ottobre 2024.