I motivi di lavoro come privato imprenditore che impediscono la partecipazione alle sedute del consiglio comunale costituiscono parvenza di buon diritto, secondo il CGA
Ci sono interessanti aspetti giuridici in questo caso di decadenza dalla carica di consigliere comunale, deliberata dall’organo consiliare del Comune di Maletto (Ct), ma impugnata dall’interessato davanti al TAR che ha tuttavia sancito, con sentenza, la regolarità della deliberazione consiliare, odiernamente sospesa nell’efficacia (unitamente alla sentenza TAR)
La decadenza del consigliere comunale era stata deliberata dal Consiglio di Maletto (Ct) con decorrenza 24 maggio 2024, con provvedimento separato rispetto a quello di altri tre consiglieri della minoranza, dichiarati pure decaduti nella medesima seduta (chi voglia scaricare o visionare la deliberazione di decadenza può cliccare qui).
Prima della dichiarazione di decadenza, al consigliere Saitta era stata contestata la violazione dell’art. 16 dello Statuto Comunale e dell’art.11 del regolamento comunale sul funzionamento del consiglio comunale, per essersi assentato, durante l’anno solare, per tre sedute consiliari (seppur non consecutive) senza giustificato motivo.
Avverso i motivi della prefata contestazione, il consigliere presentava le proprie osservazioni scritte che non venivano condivise dal Consiglio Comunale. Quest’ultimo infatti approvava la deliberazione di decadenza del consigliere comunale, il quale conseguentemente veniva dichiarato decaduto dalla carica e pertanto era costretto a rivolgersi con ricorso giurisdizionale al TAR-Sicilia di Catania.
Il TAR emetteva una sentenza di rigetto del ricorso e contro questa sentenza, il consigliere Luca Saitta -con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia– proponeva appello innanzi al CGA, chiedendone la riforma, previa sospensione degli effetti.
In appello, i legali rilevavano come la sentenza di primo grado fosse erronea nella parte in cui non considerava che le tre assenze del consigliere non fossero consecutive. Rilevavano inoltre come le assenze fossero avvenute per motivi di lavoro nell’azienda di cui il consigliere era titolare, sebbene tali motivi non erano stati ritenuti sussistenti e giustificativi da parte del consiglio comunale, poiché -a parere del consiglio comunale- il lavoro del consigliere non era di carattere subordinato.
Il CGA ha sospeso l’efficacia della sentenza del TAR e della deliberazione consiliare, con ordinanza del 14.09.2024, condividendo le tesi difensive sostenute dagli avvocati Rubino e Impiduglia, il CGA ha osservato come il consiglio comunale di Maletto (organo di natura politica e non tecnica) non potesse decidere il merito della giustificabilità dell’assenza per motivi di lavoro, e ciò in particolare, in presenza di un rapporto di lavoro non subordinato.
Di qui, la sussistenza di adeguati profili di fumus boni iuris, cui si accompagna il periculm in mora insito nell’impossibilità dell’appellante di esercitare le funzioni pubbliche per cui è stato eletto.
Di conseguenza, il CGA ha sospeso l’esecutività della sentenza di primo grado e dei provvedimenti impugnati, tanto che Luca Saitta potrà continuare ad esercitare la propria carica di consigliere nel Comune di Maletto.