La ditta concessionaria del servizio aveva ottenuto dal TAR la sospensione degli effetti della determina dirigenziale con cui il Comune ridefinisce i costi e procede al recupero di oltre 400mila euro in capo alla ditta stessa. Ma adesso il CGA ha riformato l’ordinanza TAR, facendo tornare in vita la determina comunale, grazie all’impugnazione in appello del Comune col patrocinio dell’avvocato Rubino
Il caso
Il Comune di Porto Empedocle ridefinisce i costi industriali riconoscibili per la proroga del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, determinando di procedere nei confronti della ditta mandataria del Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (RTI), concessionario del servizio, al recupero di € 410.588,91, quale importo relativo a costi non sostenibili, da detrarre dalle somme dovute per il servizio svolto.
La ditta mandataria del RTI non ci sta e avanza ricorso giurisdizionale innanzi al TAR-Sicilia di Palermo per ottenere l’annullamento, previa sospensione degli effetti, della determinazione con cui il Comune di Porto Empedocle ha ridefinito i costi riconoscibili per la proroga del servizio dei RSU ed ha deciso di detrarre e recuperare oltre 400mila euro in capo al RTI medesimo.
Il TAR accoglie la domanda cautelare della ditta mandataria del RTI e -con ordinanza- sospende gli effetti della determina del Comune di Porto Empedocle. Che non ci sta a sua volta e si rivolge allo studio legale dell’avv. Girolamo Rubino per impugnare l’ordinanza cautelare del TAR.
L’appello
In sede di giudizio d’appello, Il CGA accoglie l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa del Comune di Porto Empedocle e, riformando l’ordinanza giurisdizionale di primo grado, respinge l’istanza cautelare presentata dalla ditta empedoclina mandataria del RTI concessionario del servizio.
Nell’ambito del giudizio di appello l’avvocato Girolamo Rubino, nell’interesse del Comune di Porto Empedocle, ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, in quanto la controversia oggetto del giudizio presupposto risulta attinente a profili patrimoniali relativi alla fase di esecuzione del rapporto contrattuale e rientrante, dunque, nella giurisdizione del Giudice Ordinario, con conseguente inammissibilità della concessione della tutela cautelare da parte del TAR.
Con ordinanza del 14.09.2024, il CGA ha ritenuto fondato il difetto di giurisdizione sollevato dall’avv. Rubino, osservando come non la ditta mandataria del RTI non abbisognasse di tutela cautelare, poiché la controversia attiene esclusivamente ai corrispettivi contrattuali contesi tra il Comune e la ditta concessionaria del servizio, i quali corrispettivi contrattuali rientrano inequivocabilmente nella sfera di competenza del Giudice Ordinario e giammai in quella del Giudice Amministrativo.
Alla prossima
Probabilmente ci saranno altri round, quasi sicuramente nella sede del processo ordinario, al fine di stabilire chi abbia torto e chi ragione in questo contenzioso, mentre momentaneamente il Comune di Porto Empedocle ed il suo legale si godono questa vittoria giudiziale.