L’assessorato regionale territorio e ambiente ha prima concesso e poi revocato a una ditta di Palma di Montechiaro un contributo di 175mila euro per la realizzazione di attività ricettiva ecologicamente avanzata. C’è pertanto voluto l’opportuno contenzioso giurisdizionale per riconoscere il diritto della ditta palmese a trattenere l’importo erogato e speso per l’attività ricettiva
Concessione del contributo
Nel 2007 la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) 2007- 2013.
Successivamente, nel febbraio 2012, la Regione siciliana ha adottato la linea di intervento 3.2.2.4. “Azioni congiunte di tutela, sviluppo sostenibile e promozione imprenditoriale del sistema della Rete ecologica siciliana”.
Pertanto, la ditta R. D. ha presentato un progetto con istanza di agevolazione sulla detta linea di intervento, al fine di attivare degli investimenti riguardanti un’attività ricettiva presso il comune di Palma di Montechiaro.
Il progetto presentato dalla ditta R. D. si è collocato in posizione utile della relativa graduatoria e, per ciò, l’Assessorato Territorio e Ambiente ha concesso il contributo che, in esito alle varie tranches di pagamento, si è attestato su un saldo finale pari ad € 175.280,34.
Revoca del contributo
Ma, a distanza di oltre quattro anni dalla concessione economica, l’Assessorato – pur avendo effettuato, con esito positivo, ogni verifica fiscale e documentale sull’operazione – ha ritenuto di avviare un procedimento di revoca del contributo e, successivamente, ha ingiunto alla ditta il rimborso delle somme erogate.
A parere della Regione, infatti, la ditta R. D. avrebbe fatto eseguire i lavori ad una società (la F. I. s.r.l.) di cui era socia la proprietaria (sig.ra L. L.) dell’immobile – oggetto del contributo – concesso in comodato d’uso alla ditta R.D.
In altri termini, per l’Assessorato, una siffatta connessione tra ditta beneficiaria del contributo e società esecutrice dei lavori era da intendersi vietata.
Contenzioso giurisdizionale
Ed allora, la ditta R. D. rappresentata e difesa dagli Avvocati Girolamo Rubino, Lucia Alfieri e Giuseppe Gatto, nel 2019, presentava due atti di citazione (uno avverso l’atto di avvio del procedimento revoca, l’altro contro l’ingiunzione di pagamento) al fine di far accertare il diritto a mantenere il contributo percepito oltre cinque anni prima.
In particolare, secondo gli Avvocati Rubino, Alfieri e Gatto, il rapporto fra la ditta beneficiaria del contributo e quella esecutrice dei lavori non poteva farsi rientrare in quei rapporti economici – finanziari vietati dal Bando della procedura. Infatti, l’unico collegamento tra i due soggetti (contratto di comodato tra la socia della ditta esecutrice dei lavori e la ditta R. D.) non risultava sintomatico di alcun collegamento economico -finanziario ai sensi del codice civile (art. 2359 c.c.).
Esito giudiziario
Dopo aver riunito i due giudizi instaurati dalla ditta R.D., il Tribunale di Palermo, in esito all’udienza del 03.10.2024, condividendo le tesi difensive degli Avvocati Rubino, Alfieri e Gatto, ha accolto le richieste della ditta R.D., ritenendo la revoca “frutto di una non corretta interpretazione del bando”.
Per il Tribunale, infatti, la circostanza secondo cui la proprietaria dell’immobile oggetto del contributo (dato in comodato d’uso alla ditta R.D.) risultasse socia per il 5 % della ditta esecutrice dei lavori “non è sintomatica di un collegamento di tipo economico-finanziario tale da mettere in pericolo la finalità (pubblica) perseguita attraverso il contributo concesso”.
Per effetto della suddetta pronuncia, dunque, la ditta R.D. potrà trattenere l’importo del contributo pari ad € 175.280,34 € concessole nel 2014; mentre l’Assessorato è stato condannato a pagare le spese di lite.