Acquisite le annotazioni di polizia giudiziaria redatte dalla Tenenza dei Carabinieri di Favara, Il TAR ha ritenuto che, ad un primo sommario esame, non sussistessero i requisiti dello stalking nella condotta dell’ammonito ed ha quindi sospeso il provvedimento di ammonimento della Questura di Agrigento
Il decreto di ammonimento
Con decreto del 3 aprile 2024, il Questore di Agrigento ammoniva il sig. R.M., invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e ad astenersi da ogni forma di molestia, pressione o minaccia, con espresso avviso che, se avesse mantenuto comportamenti analoghi, sarebbe stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria.
In particolare, l’ammonimento disposto dal Questore si fondava su una annotazione dei militari dell’Arma dei Carabinieri redatta in occasione di un loro intervento e su alcune certificazioni mediche prodotte dalla presunta vittima, dalle quali sarebbe emersa un’aggressione nei suoi confronti.
Il ricorso al TAR
Non condividendo il detto ammonimento, il sig. R.M. conferiva mandato agli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza al fine di proporre ricorso innanzi al competente T.A.R..
I legali censuravano così il provvedimento adottato dal Questore di Agrigento, sia sotto il profilo della mancata audizione del destinatario dell’ammonimento (adempimento espressamente previsto dalla specifica norma di riferimento) sia in ragione dell’insussistenza dei presupposti che avrebbero potuto legittimare l’adozione del provvedimento; al contempo i legali, in ragione del grave pregiudizio che il provvedimento arrecava al proprio assistito, ne chiedevano la sospensione degli effetti.
Con ordinanza istruttoria del 6 settembre 2024 il T.A.R. Palermo, al fine di decidere l’istanza cautelare proposta dagli avvocati Rubino e Piazza, disponeva l’acquisizione agli atti del giudizio delle annotazioni di P.G. redatte dai Carabinieri della Tenenza di Favara.
L’ordinanza di sospensione
Successivamente, a seguito dell’udienza camerale del 26 settembre 2024, il T.A.R. Palermo, condividendo le argomentazioni degli avv.ti Rubino e Piazza, ha ritenuto sussistente la fondatezza del ricorso proposto, anche in ragione di quanto emerso a seguito dell’adempimento dell’ordine istruttorio, affermando che la condotta del ricorrente non possa essere sic et simpliciter sussunta nell’ambito della fattispecie di cd. stalking, ed altresì ha ritenuto parimenti sussistente il requisito del pregiudizio per il ricorrente, in ragione della idoneità del provvedimento impugnato di incidere su posizioni giuridiche soggettive di rilievo costituzionale.
Conseguentemente, per effetto della suddetta ordinanza è stata sospesa l’efficacia dell’ammonimento disposto dal Questore di Agrigento.