Un lavoratore precario, addetto alla squadra di pronto intervento dei forestali nel Comune di Burgio, ha dovuto esercitare due azioni giudiziarie per veder riconosciuto il proprio diritto ad essere inserito nel contingente dei lavoratori forestali con 151 giornate lavorative a far data dal 2007
Il Tribunale di Sciacca, con sentenza dello scorso 4 novembre, ha condannato infine la Regione siciliana al pagamento di 32.399,95 euro, quale importo del danno risarcibile in favore del lavoratore. Importo quantificato sulla base delle differenze retributive che avrebbe dovuto percepire se fosse stato inserito nel contingente dei lavoratori forestali con 151 giornate lavorative a far data dal 2007
Ma ecco il caso e l’iter giudiziario
Un lavoratore forestale di Burgio, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Mario La Loggia, proponeva un giudizio innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Sciacca contro l’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del lavoro, al fine di ottenere l’accertamento del proprio diritto ad essere inserito, sin dal 2007, nel contingente dei lavoratori forestali con garanzia occupazionale di 151 giornate.
Nelle more del processo il ricorrente veniva finalmente inserito dall’Amministrazione regionale nel contingente dei lavoratori con garanzia occupazionale di 151 giornate lavorative. Inoltre, all’esito del giudizio, in parziale accoglimento del ricorso, il Tribunale di Sciacca accertava il diritto del ricorrente ad essere inserito, sin dal settembre 2007, nel contingente dei 151-isti, come addetto alle squadre di pronto intervento di Burgio e, al contempo, riconosceva al lavoratore il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall’esclusione dal contingente predetto, da quantificarsi, come chiesto dai legali Rubino e La Loggia, nelle differenze retributive e contributive che il ricorrente avrebbe percepito qualora inserito nel contingente in questione sin dal 2007.
Il diritto risarcitorio non soddisfatto
Nonostante, la sentenza del giudice del lavoro, l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro rimaneva inadempiente e non provvedeva alla corresponsione del risarcimento riconosciuto in favore del forestale.
Pertanto, nel 2023, il lavoratore forestale, sempre con il patrocinio dell’avvocato Girolamo Rubino, al fine di ottenere la corresponsione della pretesa risarcitoria già riconosciuta dal Tribunale di Sciacca, conveniva nuovamente in giudizio l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, deducendo la sussistenza del diritto del ricorrente ad avere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno individuato nelle differenze retributive che avrebbe percepito se fosse stato inserito nel contingente dei lavoratori forestali con 151 giornate lavorative a far data dal 2007.
Nel corso del processo, l’avvocato difensore, al fine di ottemperare alla richiesta di chiarimenti avanzati dal Giudice del Lavoro, depositava in giudizio una relazione tecnica a mezzo del quale le differenze retributive e contributive accertate in forza della precedente sentenza resa dal Tribunale di Sciacca venivano quantificate in € 32.399,25.
La sentenza depositata il 4 novembre
Ebbene, all’esito dell’udienza di discussione del 31 ottobre 2024, con sentenza resa pubblica in data 04.11.2024, condividendo le argomentazioni difensive prospettate dall’avvocato Rubino, il Tribunale di Sciacca ha ritenuto fondata la pretesa risarcitoria avanzata, condannando l’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro al pagamento della somma di 32.399,25, oltre gli interessi di legge.
Inoltre, con la medesima pronuncia il Tribunale di Sciacca ha altresì condannato l’Amministrazione regionale alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente.