Direttore originario di Campobello di Licata non dovrà restituire alcuna somma all’Agenzia delle Entrate. La Corte di Cassazione ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso in cassazione e condannato l’Agenzia al pagamento delle spese di lite.
Adesso fa dunque stato -per quanto riguarda questo caso- la sentenza della Corte d’Appello di Palermo del settembre 2023. Un’interessante sentenza in materia di retribuzione di risultato dei dirigenti pubblici.
Il caso
Il caso riguarda il direttore pro-tempore dell’Agenzia delle Entrate di Caltanissetta, originario della provincia di Agrigento (Campobello di Licata), dal quale l’amministrazione pretendeva la restituzione di somme corrisposte a titolo di indennità di risultato.
La vicenda, iniziata in tribunale nel 2018, quando l’Agenzia delle Entrate notificava al dipendente L.R.G. un provvedimento di ingiunzione per il recupero delle somme, allo stesso già corrisposte, a titolo di retribuzione di risultato per l’annualità 2013, sulla base dell’asserita valutazione negativa dell’attività svolta.
Alla notifica dell’ingiunzione, il dr. G.L.R. si era opposto, col patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Mario La Loggia, riuscendo a far dichiararare infondata la pretesa recuperatoria e nulla l’ingiunzione con sentenza del Tribunale di Palermo, nella qualità di giudice del lavoro, in primo grado.
L’appello
Ma l’Agenzia delle Entrate ha voluto insistere, proponendo l’ appello e costringendo il dr. L.R.G., sempre con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Mario La Loggia, a costituirsi innanzi la Corte d’Appello di Palermo, per dimostrare in giudizio l’illegittimità del provvedimento di ingiunzione, disposto in violazione del Codice di Comportamento dell’Agenzia delle Entrate (l’allora direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate -secondo gli avvocati Rubino e La Loggia– si sarebbe dovuto astenere dal valutare, nel 2016, l’operato del dr. G.L.R., in ragione delle accertate acredini sorte, in precedenza tra i due).
Non solo. Gli avvocati avevano pure dedotto in giudizio l’illegittimità della valutazione operata dal Direttore Regionale per carenza assoluta di legittimazione (la valutazione negativa relativa all’anno 2013 emanata nei confronti del dr. G.L.R., infatti, non era stata compiuta entro l’anno 2014, ma ben due anni dopo, nel 2016, mentre l’allora Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate risultava già in quiescenza e quindi non poteva emanare alcun atto in nome e per conto dell’Agenzia).
Così, la sentenza della Corte d’Appello di Palermo non solo ha confermato la statuizione di primo grado, ma ha pure condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali in favore del dr. G.L.R.
La Cassazione
Nondimeno, la pronuncia di secondo grado veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate con ricorso in Cassazione.
Al fine di resistere a tale azione, con controricorso in Cassazione si costituiva in giudizio il Dott. L.G.R., sempre con il patrocinio degli Avv.ti Rubino e La Loggia.
In particolare, detti difensori oltre a rilevare l’infondatezza del ricorso in Cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate, ne eccepivano in primo luogo l’inammissibilità dello stesso, in quanto detta Agenzia non aveva impugnato anche il capo della sentenza della Corte di Appello di Palermo che aveva dichiarato illegittimo il provvedimento di ingiunzione per carenza assoluta di potere in Capo all’ex Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate, pertanto, in relazione a tale capo della sentenza si sarebbe dovuto ritenere formato il giudicato, con conseguente inammissibilità del proposto ricorso per difetto di interesse a ricorrere.
La Corte Suprema di Cassazione, condividendo le tesi difensive sostenute dagli Avv.ti Rubino e La Loggia e rilevata l’inammissibilità del ricorso in Cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate ha formulato ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. una proposta di definizione del giudizio che è stata comunicata alle parti.
Ebbene, con decreto del 06.11.2024, la Suprema Corte di Cassazione ha rilevato che risultava decorso il termine di 40 giorni entro cui l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto chiedere la decisione del ricorso, per cui a norma dell’articolo 380 bis co. II c.p.c. è stata dichiarata l’estinzione del predetto giudizio in cassazione ed inoltre, è stata condannata l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite in favore del Dott. L.R.G.
Pertanto, per l’effetto, della predetta pronuncia, cha ha confermato l’illegittimità del provvedimento di ingiunzione, il Dott. L.R.G. non dovrà restituire alcuna somma all’Agenzia delle Entrate.