In un pubblico concorso, il candidato che debba effettuare una prova pratica di efficienza operativa non po’ essere escluso, qualora si infortuni durante la stessa prova, specialmente se l’infortunio dipende dalle cattive condizioni dell’attrezzatura messa a disposizione dalla pubblica amministrazione che bandisce il concorso
Il caso
Il concorso di cui ci occupiamo riguarda una procedura speciale di reclutamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, riservata al personale volontario iscritto nell’apposito elenco, cui aveva partecipato il sig. G.G., ma era stato escluso.
Egli infatti, all’atto del compimento della prova di accertamento dell’efficienza operativa, consistente in trazioni alla sbarra, perdeva la presa dell’attrezzo ginnico, subendo un contraccolpo alla spalla destra e accusando un dolore acuto che non gli consentiva il proseguimento della prova e lo costringeva al ricovero presso il più vicino pronto soccorso.
L’infortunio occorso era addebitabile alle non perfette condizioni dell’attrezzo ginnico, la cui impugnatura si presentava umida in ragione dell’utilizzo da parte dei precedenti concorrenti. Tuttavia, la Commissione esaminatrice, sebbene il mancato superamento della prova fosse dipeso da un infortunio subito dal concorrente, ne disponeva l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Ciò ha comportato l’espunzione del sig. G.G. dalla graduatoria in cui era utilmente collocato, avendo superato le precedenti prove di esame.
Il ricorso al TAR-Lazio
Il sig. G.G., non condividendo il giudizio di inidoneità formulato dalla Commissione esaminatrice, nonché il successivo provvedimento di esclusione, proponeva un ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. del Lazio con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giovanni Bellia.
I legali censuravano i provvedimenti, evidenziando che il mancato superamento della prova di efficienza operativa era imputabile esclusivamente ad un casuale infortunio, per altro determinato dalle non perfette condizioni in cui si trovava l’attrezzo ginnico al momento dell’espletamento della prova e chiedevano che venisse disposta la ripetizione della prova concorsuale.
Le ordinanze cautelari
Con ordinanza del 24 gennaio 2024 il T.A.R. del Lazio, avendo rilevato che dalla documentazione prodotta in giudizio dagli avvocati Rubino e Bellia erano emersi elementi atti a confermare il nesso di causalità fra l’infortunio lamentato dal ricorrente in sede di esecuzione della prova e la patologia accertata in capo al medesimo, ha accolto l’istanza cautelare ordinando la rinnovazione della prova mediante la riconvocazione del ricorrente e, in caso di superamento della prova rinnovata, la partecipazione anche al prosieguo delle valutazioni previste dall’iter selettivo.
In esecuzione della detta ordinanza l’aspirante vigile del fuoco veniva sottoposto ad un nuovo accertamento, che aveva esito positivo.
Conseguentemente, con ordinanza del 24 aprile 2024 il T.A.R. del Lazio ha accolto l’istanza cautelare proposta dagli avvocati Rubino e Bellia e, per l’effetto, l’aspirante vigile del fuoco è stato ammesso ulteriori fasi conclusive della procedura.
La sentenza
Adesso, con sentenza del 20 novembre 2024, condividendo le argomentazioni difensive sostenute dagli avvocati Rubino e Bellia, il TAR-Lazio ha accolto il ricorso proposto, ritenendo illegittima la clausola di esclusione contenuta nel bando di concorso e rilevando che, a fronte dell’infortunio occorso a seguito dell’espletamento della prova pratica, la P.A. avrebbe dovuto consentire al Sig. G.G. la ripetizione della prova ,una volta superata la condizione di infortunio e ciò in ragione della natura eccezionale dello stesso, che non avrebbe potuto dimostrare l’inidoneità fisica del candidato, ma al più solo una temporanea inabilità.
Pertanto, il TAR-Lazio ha annullato il provvedimento di esclusione impugnato, ordinando al Ministro dell’Interno di provvedere all’inserimento in graduatoria a pieno titolo, senza riserva, del ricorrente, il quale potrà dunque prendere servizio nel Corpo dei Vigili del Fuoco.