Con sentenza del 20 novembre ultimo scorso, è stato annullato -dal Tar Lazio- il provvedimento di non idoneità fisica nei confronti di un aspirante poliziotto che aveva già superato le prove d’ esame del relativo concorso.
Con la stessa sentenza, è stato disposto che il Ministero dell’Interno provveda agli atti ed interventi propedeutici all’immissione in servizio dell’aspirante poliziotto.
I fatti
Nel 2023, un giovane di 27 anni, originario di Erice (TP), partecipava al concorso pubblico, per esame, per l’assunzione di 1.650 Allievi Agenti della Polizia di Stato.
Dopo avere superato la prova scritta e le prove di efficienza fisica, egli veniva convocato per i successivi accertamenti psicofisici, durante i quali la pertinente Commissione lo giudicava non idoneo per “deficit della forza muscolare” e lo escludeva dalla predetta procedura.
Al fine di accertare la propria forza muscolare, l’aspirante poliziotto si sottoponeva ad un accertamento presso il Presidio Ospedaliero “S. Antonio Abate” dell’ASP di Trapani e all’esito dell’handgrip-test risultava che la media della forza muscolare delle tre misurazioni per ciascun arto rientrava nei limiti previsti dal bando di concorso.
Ricorso al TAR-Lazio
Pertanto, ritenendo erronea la valutazione effettuata dalla Commissione per l’accertamento dell’idoneità psico – fisica ed illegittima l’esclusione dal concorso, il concorrente, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza, proponeva un ricorso giurisdizionale innanzi al TAR-Lazio.
Gli avvocati rilevavano in giudizio che il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione giudicante avrebbe dovuto considerarsi arbitrario ed illogico, nonché frutto di una non corretta percezione dei fatti dal momento che risultava in palese contrasto con la certificazione medica rilasciata dal Presidio Ospedaliero di Trapani.
Inoltre, gli avvocati Rubino e Piazza rilevavano la macroscopica differenza tra quanto accertato in sede concorsuale e quanto attestato invece dal Presidio ospedaliero, che comprovava l’erroneità e l’illegittimità del giudizio di non idoneità formulato dalla Commissione per l’accertamento dell’idoneità psico – fisica, stante che il bando di concorso prevedeva ai fini dell’ottenimento dell’idoneità psico –fisica una forza muscolare pari a 40 KG.
Verificazione in sede giurisdizionale
Con ordinanza dell’aprile 2024, il TAR-Lazio disponeva così una verificazione tecnica, volta ad accertare, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza o meno del deficit della forza muscolare riscontrato dall’amministrazione, incaricando di ciò la Commissione sanitaria d’appello dell’Aeronautica Militare.
A seguito di tale verificazione, la Commissione sanitaria accertava l’insussistenza del deficit di forza rilevato in sede concorsuale, in quanto il ricorrente riportava valori compatibili con la normativa di riferimento. Pertanto, il T.A.R., con successiva ordinanza del luglio del 2024, accoglieva l’istanza cautelare proposta e disponeva l’ammissione con riserva del ricorrente alle successive prove.
Accoglimento del ricorso
Infine, con sentenza del 20.11.2024, condividendo le tesi difensive sostenute dagli avvocati Rubino e Piazza, il TAR-Lazio ha rilevato come dalle risultanze della verificazione emergeva che la Commissione di concorso aveva errato nella misurazione della forza del ricorrente e conseguentemente ha annullato il provvedimento di non idoneità impugnato.
Inoltre, con la medesima pronuncia, il TAR-Lazio ha disposto che il Ministero dell’Interno provveda alla rimozione della riserva e alla stabilizzazione delle ulteriori prove superate dal ricorrente, il quale, finalmente, potrà essere immesso in servizio nella Polizia di Stato.