Il bilancio stabilmente riequilibrato annualità 2016, triennale 2016/2018, approvato dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali e sancito con Decreto ministeriale del 3 dicembre 2019, impone adesso all’Amministrazione e al Consiglio comunale di Favara degli obblighi ad iniziare dalle prescrizioni al bilancio che debbono essere scrupolosamente osservate.
Ma prima delle prescrizioni cerchiamo di capire gli obblighi generali di cui al TUEL, Testo unico per gli enti locali. Entro 30 giorni dalla notifica del Decreto da parte della Prefettura, 12 febbraio 2020, è fatto obbligo al Comune di approvare il bilancio di previsione dell’esercizio 2016/2018, ovvero il Consiglio comunale deve approvare l’ipotesi di bilancio entro il 13 marzo 2020. Ma non finisce qui in quanto entro 120 giorno dalla stessa data bisogna approvare gli altri bilanci di previsione o rendiconti non ancora deliberati provvedendo contestualmente alla presentazione delle relative certificazioni. Bisogna approvare, insomma, i bilanci di previsione ed i rendiconti delle annualità 2017, 2018, 2019 e 2020 ed i corrispondenti bilanci triennali.
Ci sembra superfluo evidenziare che ciò comporta l’approvazione, per esempio, dei Piani triennale per le opere pubbliche e soprattutto i Piani economico-finanziari e le tariffe della TARI e delle altre tasse ed imposte comunali relative ai singoli anni di bilancio. Inoltre è fatto obbligo agli amministratori dare esecuzione alle prescrizioni e riferire, per tutta la durata del periodo di risanamento, sullo stato di attuazione delle stesse in un apposito capito del rendiconto annuale. Obblighi ascritti anche all’organo di revisione che, per tutto il periodo della durata della procedura di risanamento, deve riferire ogni tre mesi al Consiglio comunale circa l’ottemperanza alle prescrizioni contenute nel decreto di approvazione.
Come si vede, quindi, tutta la procedura di risanamento, oltre alla tempistica dettata dal TUEL, ruota sulla scrupolosa osservanza delle prescrizioni che la Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti ha formulato nell’approvare l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2016/2018.
Sono sei le aree tematiche delle prescrizioni, ognuna di queste contiene diversi punti di intervento che il Comune è chiamato ad ottemperare.
La prima è relativa al Personale comunale con il contenimento della spesa rispettando il tetto disposto dalle varie finanziari. Per il personale a tempo determinato la spesa dovrà essere ridotta a non oltre il 50% della spesa sostenuta a tale titolo nell’ultimo triennio.
La seconda area delle prescrizioni è relativa alla entrate tributarie ed extra tributarie. Dal 1 gennaio 2018 e per i 5 anni successivi, al fine di mantenere la stabilità di gestione, il Comune deve applicare e riscuotere la IUC, Imposta Unica Comunale, nelle aliquote massime consentite, così come per IMU e TASI; applicare l’addizionale comunale IRPEF nell’aliquota massima, così come per l’imposta sulle affissioni, l’occupazione di suolo pubblico (applicare e riscuotere), permesso di costruire, diritti di segreteria e tutte le altre imposte e tasse comunali.
Un discorso particolare la Commissione lo dedica all’applicazione e alla riscossione della TARI, tassa sui rifiuti. “Il Comune di Favara è tenuto a monitorare lo stato di attuazione delle procedure di recupero dell’evasione per il finanziamento del fabbisogno finanziario pregresso. In considerazione della notoria complessità e dell’incerto esito delle procedure di recupero dell’evasione delle entrate, il Comune è tenuto ad espletare tempestivamente il predetto procedimento verificando l’effettiva realizzazione delle relative entrate che, in via prioritaria, dovranno essere messe a disposizione dell’Organo straordinario di liquidazione per il finanziamento della massa passiva”.
Senza nulla togliere all’importanza degli altri punti, il nocciolo della questione sta proprio nella capacità del Comune nel riscuotere le tasse che debbono coprire le spese per i servizi correnti, altrimenti come sta succedendo anche con la gestione Anna Alba si creano e si accumulano debiti che vanno bel oltre quelli del dissesto finanziario, e che per gli anni pregressi debbono essere utilizzati per pagare i creditori censiti e accettati dalla Commissione straordinaria di liquidazione. Mancata riscossione delle tasse e imposte dal 2016 in poi che potrebbe in linea teorica causare un “dissesto finanziario bis”.
La terza area è relativa all’attività di accertamento e riscossione delle entrate al fine di mantenere la corretta ed equilibrata gestione. Il Comune è chiamato ad assicurare una tempestiva attività di accertamento e riscossione; attivare le procedure coattive di recupero dell’evasione. Non meno importanti sono le successive aree di che riguardano la riduzione delle spese correnti. L’area 4 è relativa alle sepse del personale, la Gestione dei servizi; le spese varie di funzionamento dell’ente. L’area cinque delle prescrizioni è relativa agli organismi partecipati come consorzi e società. Infine l’area sesta si occupa dei vincoli di finanza e di armonizzazione contabile.
Da evidenziare che la Commissione impone che i bilanci successivi debbano valutare le risorse necessarie per la liquidazione della massa passiva e traferire le risorse all’Organismo straordinario di liquidazione , prevedere inoltre le risorse necessarie per il finanziamento dei debiti fuori bilancio. Argomenti che naturalmente abbiamo trattato per grandi linee per darvi un’uniformazione sintetica di cosa prevede il bilancio e quali sono le prescrizioni da seguire. Vi rimandiamo ad un successivo articolo dove analizzeremo cosa ha fatto la Commissione straordinaria di liquidazione e come procede il risanamento dell’ente ed il pagamento dei debiti per i quali è stato dichiarato il dissesto finanziario.