Il Decreto-legge n. 18 del 17/03/2017 cosiddetto “Cura Italia” ha sostanzialmente differito al 20 marzo 2020 i termini dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare, i versamenti per contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020. Con tale disposizione viene quindi prevista una proroga di 4 giorni per tutti i versamenti fiscali e contributivi, che scadevano il 16 marzo, nei confronti di tutti i soggetti.
Rientrano quindi nella proroga, ad esempio:
- tutti i versamenti relativi alle ritenute e alle addizionali IRPEF, trattenute nel mese di febbraio;
- il versamento dell’IVA relativa a febbraio;
- il versamento del saldo IVA relativo al 2019;
- il versamento della tassa annuale forfetaria di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri;
- i versamenti dei contributi INPS, relativi a febbraio, dei dipendenti e dei “parasubordinati” iscritti alla Gestione separata.
SOSPENSIONE DAL 02.03.2020 FINO AL 30.04.2020
Il successivo art. 61 del decreto-legge citato interviene, consentendo una sospensione più ampia da un punto di vista temporale, differendo dal 2 marzo 2020 e fino al prossimo 30 aprile, i termini dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, ma limitando tale possibilità ai soggetti espressamente elencati nell’art. 61 citato, che svolgono attività nei settori considerati maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria e che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
Il differimento non riguarda tutti i versamenti fiscali, ma solo le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e l’IVA nonché i contributi previdenziali ed assistenziali per espresso richiamo all’art. 8 comma 1 del decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9.
I versamenti sospesi potranno essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, la sospensione dei suddetti versamenti relativi alle ritenute, ai contributi previdenziali e ai premi INAIL, si applica invece fino al 31 maggio 2020.
Per tali soggetti I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
SOSPENSIONE DALL’8/03/2020 AL 31/03/2020
Il successivo art. 62 comma 2 prevede un’analoga proroga, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020 (2019 per i soggetti “solari”).
La sospensione è limitata solo al periodo compreso tra l’8 ed il 31 marzo ed include anche le trattenute relative all’addizionale regionale e comunale.
Il soggetto che non svolge le attività espressamente elencate nell’art. 61 e/o nella risoluzione 12/E citata o a ha conseguito ricavi o compensi in misura superiore a 2 milioni di euro, non beneficia di alcuna ulteriore sospensione dei versamenti rispetto al rinvio generalizzato al 20 marzo.
Fanno tuttavia eccezione i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa:
- nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, che possono beneficiare della sospensione dei versamenti IVA che scadono tra l’8 il 31 marzo 2020, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti;
- nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini nella Regione Lombardia e nel Comune di Vo’ nella Regione Veneto (prime “zone rosse”), che beneficiano della sospensione dei versamenti scadenti tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020 (DM 24 febbraio 2020, fatto espressamente salvo dall’ 62, comma 4 del DL 18/2020).
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 12/E del 18/03/2020 ha comunicato “a titolo indicativo”, i codici ATECO riferibili alle attività economiche individuate dalla norma.
Antonio Vetro