Nella notte tra il 4 ed il 5 gennaio il Consiglio dei Ministri ha deliberato un ulteriore decreto-legge contenente “Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19”.
Il Premier Conte, contrariamente alla sua ormai radicata abitudine, non ha spiegato le nuove misure in diretta sui social.
Vediamo nel dettaglio cosa prevede il provvedimento avente forza di legge, deliberato dal Governo ed emanato dal Presidente della repubblica Mattarella in GU n. 3 del 5.01.2021
PERIODO COMPRESO TRA il 7 e il 15 gennaio 2021
E’ VIETATO, su tutto il territorio nazionale, OGNI SPOSTAMENTO tra regioni (o province autonome
ECCETTUATO che:
- per comprovate esigenze lavorative,
- situazioni di necessità o
- motivi di salute.
E’ comunque CONSENTITO il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, CON ESCLUSIONE degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.
GIORNI 9 e 10 gennaio 2021
Saranno applicate, su tutto il territorio nazionale (eccettuate le regioni che, ex art. 3 del DPCM 3 dicembre, con ordinanza del Ministro della salute, si collocano in zona rossa) le misure previste per la cosiddetta “zona arancione” (ex art. 2dello stesso DPCM citato).
Sono consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
SPOSTAMENTI NELLE ZONE ROSSE FINO AL 15 GENNAIO
Fino al 15 gennaio, nelle regioni ricomprese nella “zona rossa”, è consentito così come dal Decreto legge Natale (D.L. 18 dicembre2020, n. 172) spostarsi dalle ore 5:00 alle ore 22:00, verso una sola abitazione privata, una volta al giorno, nei limiti di due persone, verso una sola abitazione privata della propria regione. Alle due persone potranno accompagnarsi i minori di 14 anni sui quali questi esercitino la potestà genitoriale e le persone disabili o non autosufficienti con queste conviventi.
Per i Comuni che contano oltre 5.000 abitanti tale spostamento è consentito anche per una distanza superiore ai 30 km, fermo restando il divieto a spostarsi nei capoluoghi di provincia.
CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI SCENARI DI RISCHIO
Il decreto contempla nuovi criteri più restrittivi in base ai quali una regione potrà essere dichiarata “arancione” e “rossa”.
PROGRESSIVA RIPRESA DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA
Nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado l’attività didattica riprenderà in presenza, per il 50% degli studenti, a decorrere dall’11 gennaio 2021, eccettuate le regioni in zona rossa ove si svolgerà a distanza per il 100% così come nei giorni 7, 8, 9 gennaio su tutto il territorio nazionale.
CONSENSO ALLA SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO contro il contagio da Covid-19 per i soggetti incapaci ricoverati in strutture sanitarie assistite
Il decreto prevede specifiche procedure per l’espressione del consenso alla somministrazione del trattamento sanitario del vaccino , per gli ospiti di strutture sanitarie assistite (comunque denominate) sia qualora vi sia e sia reperibile il tutore, curatore o amministratore di sostegno sia nell’eventualità che questi non siano reperibili per almeno 48 ore.