Il nuovo DPCM ,ufficialmente approvato e firmato il 14 gennaio, entrerà in vigore domani 16 gennaio, sarà in vigore fino al 5 marzo ed impone nuove misure restrittive per fronteggiare il Covid-19.
Il provvedimento che stabilisce le nuove misure restrittive, va ad affiancare Il Decreto legge 14 gennaio 2021, n.2 che, entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione, ha prorogato lo stato d’emergenza dal 31 dicembre 2020 al 30 aprile 2021, prorogato il divieto degli spostamenti fuori Regione dal 16 gennaio e fino al 15 febbraio 2021 sull’intero territorio nazionale; mentre dal 16 gennaio al 5 marzo, in ambito regionale consente lo spostamento verso un’ abitazione privata, una volta al giorno, nell’arco temporale compreso tra le 5:00 e le 22:00, nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi (oltre a minori di anni 14 sulle quali le suddette persone esercitano la potestà genitoriale , persone disabili o non autosufficienti conviventi).
Tornando al nuovo DPCM, le nuove misure resteranno in vigore fino 5 marzo, ma il divieto di spostarsi tra Regioni vale fino al 15 febbraio su tutto il territorio nazionale e, quindi, a prescindere dalla colorazione dell’area.
Vediamo cosa prevede, nel dettaglio, il nuovo nato di Palazzo Chigi:
- obbligo di mascherina: obbligo di averla sempre con sé, nonché obbligo di indossarla nei luoghi pubblici al chiuso e nei luoghi all’aperto quando non possa essere garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi .
Ne è fortemente raccomandato l’uso anche nelle abitazioni private in presenza di persone non conviventi;
- distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;
- coprifuoco dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo . In quest’arco di tempo temporale consentiti esclusivamente gli spostamenti per esigenze lavorative, necessità, salute;
Fortemente Raccomandato, al di fuori dell’orario suddetto, di non spostarsi se non per le superiori motivazioni.
- Vietati gli spostamenti tra regioni (o province autonome) dal 16 gennaio al 15 febbraio 2021 (come disposto dal D.L. n.2 del 2021) eccettuate le motivazioni che, ormai ben conosciamo. Consentito, comunque, il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione;
- Possibilità di disporre chiusura di strade o piazze ove si può creare assembramento, per tutta la giornata o limitatamente ad alcune fasce orarie;
- Obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico di esporre un cartello indicante il numero massimo di persone ammissibili contemporaneamente;
- Accesso a parchi, ville e giardini è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale;
- fare visite a casa è consentito una sola volta al giorno, verso una sola abitazione privata tra le 5:00 e le 22:00 nei limiti di due persone oltre a quelle già ivi conviventi (oltre a minori di 14 anni e persone disabili o non autosufficienti);
- restano sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento;
- è consentito svolgere l’attività sportiva o motoria all’aperto anche presso aree attrezzate e parchi pubblici nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale di metri due per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
- consentiti eventi e competizioni a livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale dal CONI e dal CIP (Comitato italiano paralimpico);
- palestre, piscine, centri notatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione di prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche), centri sociali, culturali e ricreativi restano chiusi.
- Restano sospese le attività di : sale giochi, sale scommesse, sale bingo, casinò, sale da ballo, discoteche, sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche. Non è consentito organizzare spettacoli aperti al pubblico neppure in spazi all’aperto.
- Sospesi convegni, congressi e similari
- Accesso ai luoghi di culto consentito con misure organizzative atte al rispetto delle norme anti-contagio;
- Musei e altri istituti e luoghi di culture: apertura da lunedì a venerdì, con esclusione dei giorni festivi a determinate condizioni;
- Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado: Didattica a distanza da un minimo del 50% ad un massimo del 75%;
- Università: predispongono piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari da svolgersi a distanza o in presenza, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento;
- Sospesi viaggi d’istruzione, gemellaggi , visite guidate, uscite didattiche comunque denominate;
- Sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale
- Per bar ed enoteche (codici Ateco 56.3 e 47.25) scatta il divieto di vendita da asporto di bevande e alcolici dopo le 18. La misura non interessa i ristoranti e il cibo;
- Attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) consentite dalle 5:00 alle 18:00, consumo al tavolo consentito per un massimo di quattro persone salvo che si tratti di conviventi, dopo le 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Consentita consegna a domicilio e, fino alle 22:00 la ristorazione con asporto con divieto di consumo sul posto.