Con ricorso giurisdizionale proposto dinanzi al T.A.R. Palermo, l’associazione agricola V.C., assistita dagli Avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airo’, aveva impugnato gli atti con i quali l’Amministrazione regionale aveva escluso la domanda di finanziamento dalla stessa presentata nell’ambito della sottomisura 4.3. del PSR 2014-2020 per la realizzazione di un progetto di collegamento e trasformazione viaria , per un importo pari ad oltre 900.000 euro.
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, infatti, dopo l’approvazione della graduatoria definitiva, aveva escluso dagli interventi finanziabili la domanda della ditta V.C. sulla base di argomentazioni riconducibili ad un’asserita mancanza dei requisiti di competenza professionale in capo al progettista e ad una presunta difformità del nulla osta idrogeologico rilasciato per un progetto non coincidente con quello ammesso a finanziamento.
La Ditta V.C., ritenendo, di contro, il proprio progetto ammissibile e finanziabile, decideva così di agire in giudizio per contestare l’illegittimo operato dell’Amministrazione regionale ed, ottenere, di riflesso, l’ammissione a finanziamento del progetto presentato.
In giudizio, gli avv.ti Rubino ed Airo’ ribadivano, tra l’altro, l’inammissibilità, in capo all’amministrazione, di un potere di verifica dei requisiti di partecipazione in ogni fase del procedimento, in violazione delle regole in materia di autotutela, da esercitare entro un termine ragionevole e nel rispetto del contraddittorio tra le parti nel corso dell’istruttoria procedimentale.
I Giudici Amministrativi, condividendo le difese formulate in giudizio dagli Avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airo’, in accoglimento della domanda cautelare avevano disposto il riesame del provvedimento impugnato.
Nella more del procedimento di riesame, peraltro, gli avv.ti Rubino e Airo’ allegavano un’articolata memoria atta a contestare le presunte irregolarità e difformità riscontrate dalla PA.
Nondimeno l’Amministrazione intimata aveva reiterato il provvedimento di esclusione dalla procedura di finanziamento senza nemmeno esaminare le difese della Ditta ricorrente.
Pertanto la difesa dell’Associazione V.C. ha proposto ulteriori profili di censura deducendo, tra l’altro, la mancata disamina delle argomentazioni difensive rese nel procedimento di riesame.
Il TAR Palermo, in accoglimento delle difese degli Avv. Rubino e Airo’, ha annullato i provvedimenti impugnati, in quanto privi di riscontro sulle puntuali difese rese nel corso del procedimento ed idonee a smentire le presunte irregolarità o difformità riscontrate dall’Amministrazione Regionale.
Per effetto della suddetta pronuncia, dunque, la domanda di finanziamento presentata dall’associazione agricola V.C rimarra tra gli interventi finanziabili nell’ambito della sottomisura 4.3. del PSR 2014-2020, mentre l’Amministrazione regionale dovrà pagare le spese del giudizio.