L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio IV – Personale della scuola – Affari legali Dirigente con una nota del 23 agosto 2021 precisa la non valutabilità del servizio prestato presso Enti di formazione Professionale relativamente alle Graduatorie III fascia personale ATA. SCARICA QUI LA NOTA
Lo stesso USR Sicilia comunica la nota ai Dirigenti Scolastici che avevano segnalato la questione del servizio prestato presso di Enti di formazione professionale nella III fascia.
Nulla invece Si segnala che l’art.1 c. 4 del succitato D.M. prevede unicamente l’equiparazione del servizio “prestato nelle scuole statali con rapporto di impiego con gli Enti Locali fino al 31 Dicembre 1999”, prima del noto transito di tale personale alle dipendenze dell’Amministrazione statale; servizio palesemente non assimilabile a quello in esame.
Alla luce del complesso delle disposizioni richiamate, non risulta legittima per il personale ATA la valutazione del servizio svolto alle dipendenze di Enti di Formazione professionale.
Per tale motivo, si invitano i Dirigenti Scolatici che abbiano diversamente provveduto a decurtare dal punteggio complessivo quello attribuito per i servizi in oggetto.
La valutazione del servizio svolto alle dipendenze di Enti di Formazione Professionale ai fini del punteggio e dell’inclusione nelle graduatorie di istituto III fascia relative al personale ATA può avvenire esclusivamente per i ricorrenti per i quali risulta un provvedimento giurisdizionale sfavorevole all’Amministrazione che disponga in tal senso.
Eventuali diffide che riguardino aspiranti per i quali non risulta alcun provvedimento giurisdizionale sfavorevole all’Amministrazione sono prive di valore giuridico e non comportano alcun obbligo per l’Amministrazione. Si richiama a tal proposito il principio del divieto di estensione del giudicato sfavorevole all’Amministrazione.