Gaetano Moscatt
Direttore è passato più di un mese dalla sua risposta ad una mia e-mail con la quale ha mostrato interesse al problema sollevato in merito all’applicazione da parte dei Comuni della tassa sui rifiuti urbani TARI.
In quei giorni il mio interesse era rivolo alla comparazione dei regolamenti TARI emanati dai comuni di Agrigento e Favara ove si potevano notare diverse valutazioni per simili casi nell’applicare la tassa in questione.
Nel tempo libero(tanto!) ho fatto delle ricerche su quella materia e sono rimasto a dir poco allibito dalla mia ignoranza in materia che mi limito e riassumere.
Con legge 14/11/1995 è stata costituita l’Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, competenti per energia elettrica, gas e telecomunicazioni (quest’ultima si è persa per strada attesa la sua complessità), a questa è stata aggiunta l’acqua.
Successivamente nella finanziaria del 2017 e precisamente al comma 527 dell’articolo 1 legge 205/2017 è stata aggiunta la competenza alla predetta autorità sui rifiuti urbani ed assimilati.
Provvedimento che sembra sia passato nell’assoluto silenzio come altri provvedimenti legislativi in materia quali la stessa costituzione dell’Autorità dei Rifiuti.
Di fatto il 21 gennaio 2022, ( meno di un mese addietro) la predetta Autorità ha emanato il “Nuovo Testo Unico avente l’obiettivo di far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore ed omogeneo a livello nazionale”.
Si tratta, mi preme anticiparlo, di una serie di regole, obiettivi, principi e perfino linguaggio,assolutamente sconosciuti nell’attuale gestione da parte dei comuni della TARI e, per molti versi la fa letteralmente a pugni.
Dal 1° gennaio 2023 si chiederanno nuovi standard minimi tecnici e contrattuali (vedremo di che trattasi) , e gli Enti territoriali competenti sono tenuti a scegliere entro il 31 marzo 2022, uno dei quattro schemi previsti (da minimo ad avanzato) in base al livello di servizio effettivo di partenza, individuando i costi eventualmente connessi all’adeguamento degli obblighi all’intero Piano Economico Finanziario (PEF) 2022-2025.
I principali obblighi, secondo il cennato T.U., sono legati alla qualità contrattuale, che riguarda la gestione delle richieste di attivazione, modifica e cessazione del servizio, (non si parla più di “denuncia”); Vengono stabiliti dei termini (30 gg) per rispondere ai reclami o alle richieste di informazione o rettifica importi addebitati; modalità di rateizzazione tenendo conto in particolare delle famiglie vulnerabili; si debbono istituire punti di contatto con l’utente con la gestione di un numero verde gratuito ed uno sportello fisico ed altre incombenze.
Inoltre, vi sono obblighi legati alla qualità tecnica ove assume rilevanza la continuità e regolarità del servizio, la durata delle interruzioni e la puntualità del servizio di raccolta.
Di fronte a tutti questi stingenti adempimenti resta da chiarire chi e con quali risorse li deve attuare!
Tenuto conto che l’Autorità emana solo le regole, ma non ha personale per gestirle ed applicarle, tutti i nuovi adempimenti, ivi comprese riscossione del tributo finirebbero per graverebbe sicuramente sui Comuni.
Orbene, se questi (almeno i “Nostri” Comuni) fino ad oggi non sono in grado di assicurare una gestione “decente” con ritardi che superano molte volte il termine di prescrizione e con l’assoluta ignoranza dei rapporti con i cittadini
Come faranno ad uniformarsi alle nuove regole?
Sempre che ne siano venuti a conoscenza!
Saranno i cittadini a pagarne il tributo del Tributo?
Mi scuso caro Direttore se mi sono dilungato e spero abbia avuto la pazienza ed il tempo di potere leggere queste righe, su cui non riesco a trovare una decente o fattibile soluzione.
Distintamente
Roma, 22 febbraio ’22
Gaetano Moscatt