Bonus pubblicità 2022: per quali spese si può richiedere? Novità e investimenti esclusi
Dal 2018 è stato istituito un credito d’imposta per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni).
Il Decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) ha previsto, per il solo anno 2022, che il credito d’imposta sia concesso nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, sempre nel rispetto dei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.
Pertanto, per gli investimenti effettuati nel 2022, è venuto meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione. Il beneficio è stato esteso anche agli investimenti sulle emittenti televisive nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
E’ stata, prevista una finestra temporale per l’invio delle comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta, dal 1° al 31 marzo 2022.
Quali sono gli investimenti pubblicitari inclusi ed esclusi dalla normativa?
Secondo la normativa, il bonus pubblicità è riconosciuto solo per gli investimenti pubblicitari effettuati su:
emittenti radiofoniche e televisive locali, analogiche o digitali;
giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale.
Le caratteristiche dei destinatari delle spese per chi richiede il bonus, sono:
le emittenti radiofoniche e televisive devono essere registrate presso il Registro degli operatori di comunicazione;
i giornali devono essere iscritti presso competente Tribunale, oppure presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.
Inoltre, il bonus potrà essere richiesto anche per gli investimenti sulle emittenti televisive nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
- grafica pubblicitaria su cartelloni fisici;
- volantini cartacei periodici;
- pubblicità su cartellonistica;
- pubblicità su vetture o apparecchiature;
- pubblicità mediante affissioni e display;
- pubblicità su schermi di sale cinematografiche;
- pubblicità tramite social o piattaforme online (dunque sono escluse le sponsorizzazioni su Facebook e Instagram);
- banner pubblicitari su portali online.