Sono stati dichiarati inammissibili dal TAR Sicilia di Palermo i ricorsi giurisdizionali avanzati, separatamente, da due associazioni che operano nella formazione professionale.
In pratica, le due associazioni hanno reclamato davanti al giudice amministrativo che l’avviso n.3/2022 dell’assessorato regionale della formazione professionale (riguardante l’attivazione di percorsi formativi in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori sociali o di misure di sostegno e in favore dei percettori del reddito di cittadinanza) fosse parzialmente illegittimo. Pertanto, lo hanno impugnato limitatamente alla parte in cui prevede un valore massimo di due milioni di euro concedibile a ciascuna singola associazione o ente operante nel campo della formazione professionale.
In base all’impugnativa, le due associazioni hanno ritenuto che ogni singolo ente di formazione accreditato non possa (come previsto nell’avviso) presentare progetti sino ad un valore complessivo massimo di finanziamento pari a due milioni di euro.
Quel valore massimo di due milioni di euro -secondo le due associazioni- “confliggerebbe con i principi costituzionali di libertà di insegnamento, di iniziativa economica e di imparzialità, (…) dando vita ad un meccanismo distorsivo del mercato nel settore della formazione, che penalizzerebbe i soggetti meglio strutturati”.
Inoltre, sempre secondo l’impugnativa delle due associazioni, tale valore massimo sarebbe illegittimo in quanto contrastante con alcuni principi contenuti in vari articoli della carta costituzionale, tra cui il principio di eguaglianza.
Il ricorso giurisdizionale ha avuto come convenuto davanti al TAR l’assessorato regionale della formazione professionale, ma ha fatto insorgere numerose associazioni ed enti operanti nel settore, tanto che molte di essi sono intervenuti in giudizio ad opponendum, cioè contro i due distinti ricorsi delle rispettive associazioni.
Si tratta delle seguenti associazioni ed enti: l’Accademia Palladium, l’A.I.C.S.F.P. Agrigento (Associazione Italiana Cultura Sport Formazione Professionale in Agrigento), la Aletheia S.r.l., la Archè Impresa Sociale S.r.l., la Apimic Associazione Piccole e Medie Imprese Costruzione, l’Associazione Culturale Alibi Club, l’Associazione E.C.U. European Culture University, l’Associazione En.A.I.P. Enna Impresa Sociale, la C & B Società Cooperativa Sociale, il Centro Formazione Professionale S. Giovanni Apostolo, il Cesmed Centro Studi del Mediterraneo, la Ecap Agrigento, la Empatia Cooperativa Sociale, l’Enpacs Ente Nazionale Protezione Ambientale Civile e Sociale, la Fi.Ma. S.r.l., la Formazione e Futuro Società Cooperativa, la Futura Società Cooperativa, la Infaop, l’Istituto Sociale di Ricerche e Studi (I.So.R.S.) Società Cooperativa Sociale, la Job & Service Società Cooperativa, la Mediali Impresa Sociale S.r.l. e la Pegaso Società Cooperativa Sociale (ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Albergoni e Federica Greco); nonché l’Enaip Caltanissetta, la A.N.A.P.I.A. Palermo, il Centro Siciliano E.N.F.A.G.A., l’Associazione Nuovo Cammino, l’Associazione Politea, l’Associazione TED Formazione Professionale (ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Comandé, Enzo Puccio e Andrea Augugliaro).
Ebbene, con sentenze pubblicate in data 7 agosto, il TAR ha dichiarato i distinti ricorsi delle due associazioni come inammissibili, per carenza di interesse.
Infatti, le clausole impugnate -secondo il TAR- non impongono “oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati, ovvero che rendano impossibile la stessa formulazione dell’offerta”.
In altri termini, le clausole impugnate non rivestono alcuna portata escludente e, non richiedendo alcun particolare requisito di partecipazione alla selezione, non impediscono affatto la partecipazione alla procedura e, pertanto, non possono dirsi immediatamente lesive degli interessi dei ricorrenti.
Sin qui, le rispettive sentenze che possono essere scaricate e/o lette di seguito: la prima 202302602_01 e la seconda 202302603_01
Adesso, pertanto, l’esecuzione delle misure formative dell’avviso 3 in favore dei percettori del reddito di cittadinanza e dei beneficiari altre misure di sostegno o ammortizzatori sociali potranno essere finalmente avviate, sperando che possano apportare un rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia attraverso il reinserimento lavorativo, l’aggiornamento e la riqualificazione di questi lavoratori, attualmente lontani dal mercato del lavoro.