È partita pochi giorni fa su charge. org la petizione per l’abolizione dell’algoritmo ministeriale per il conferimento degli incarichi di supplenza.
È partita da qualche giorno, su change.org, la petizione denominata “Abolizione dell’algoritmo nella individuazione di docenti a cui conferire incarico da GPS”.
È il terzo anno di funzionamento del sistema informatizzato di nomine delle supplenze, cd “algoritmo”, e sono non poche le sue criticità.
Nei bollettini di nomina successivi al primo, infatti, non si riprende la graduatoria da capo, bensì dall’ultimo nominato non riservista.
Il motivo per il quale l’algoritmo non torna indietro è da individuarsi nell’nell’art. 12, comma 4, dell’OM 112/2022: se, arrivando alla propria posizione tramite scorrimento delle graduaorie, sono disponibili unicamente supplenze non inserite tra le proprie 150 preferenze, si viene considerati rinunciatari. La sanzione che si applica è la perdita della possibilità di ottenere supplenze al 30/06 o al 31/08 nella specifica cdc/posto in cui si è risultati rinunciatari, per l’anno scolastico di riferimento.
Tale sanzione esisteva anche nella precedente OM 60/2020 e nel vecchio DM 131/2007 per le GaE, ma allora aveva una sua ratio. Era, infatti, una sanzione pensata per l’organizzazione delle convocazioni in presenza onde evitare di dover riconvocare da capo la graduatoria ad ogni tornata di nomina. L’effetto di questa sanzione, infatti, era quello di convocare dall’ultimo aspirante nominato, in quanto i precedenti erano già assegnatari oppure rinunciatari. Se si fosse dovuto riconvocare da capo ogni volta sarebbe stato difficile prevedere il numero di aspiranti che si sarebbero presentati (chi aveva rinunciato prima si sarebbe ripresentato?), con evidenti problemi logistici.
Le distorsioni prodotte dall algoritmo hanno indotto a lanciare una petizione, firmata già da migliaia di aspiranti docenti, per la sua eliminazione. Tra le motivazioni figura la mancanza di pubblicazione delle disponibilità dei posti richiesti dalle Istituzioni scolastiche, prima della scelta delle c.d. ”150 preferenze scolastiche”. Per cui i docenti, nel momento della presentazione della domanda, effettuano tali scelte completamente al “buio”, senza conoscere le reali disponibilità delle sedi, di conseguenza il docente che viene saltato per non aver indicato qualche sede lontana dalla propria residenza non può essere interpellato nei successivi bollettini di nomina nella specifica classe di concorso, perché IL SISTEMA LI RITIENE RINUNCIATARI SENZA CHE LO SIANO. È documentalmente asseverato che nei turni di nomina siano stati assegnati incarichi di supplenza ad aspiranti docenti collocati in posizione potiore rispetto ad altri, nonché ad aspiranti docenti con punteggio inferiore e su sedi espresse in domanda.
Si evidenzia, dunque, la corretta distinzione tra rinuncia alla sede e rinuncia all’incarico. Soltanto la seconda integra una rinuncia in senso tecnico, ossia solo la rinuncia all’incarico può definirsi un negozio unilaterale estintivo abdicativo avente ad oggetto la dismissione di un diritto che è già entrato nella sfera giuridica del rinunciante, laddove, invece la rinuncia alla sede andrebbe più correttamente ricondotta alla categoria del “rifiuto”.
Il docente “saltato” da un collega con punteggio inferiore non ha mai esercitato il diritto di rinuncia all’incarico né ha rinunciato alle sedi assegnate erroneamente a docenti con punteggio inferiore, per cui non si ravvisa alcuna ipotesi di rinuncia alla sede giacchè regolarmente indicata all’atto della domanda ed oggetto di disponibilità alla data di altri bollettini.
Viene, inoltre, sottolineato che copiosa giurisprudenza amministrativa e di merito ritiene illegittimo l’utilizzo nell’azione amministrativa di un sistema basato sull’algoritmo, se non vengono assicurate: la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati; l’imputabilità della decisione all’organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all’algoritmo; la verifica e la sindacabilità in sede giurisdizionale dei dati immessi e dei criteri utilizzati.
Per quanto evidenziato è stata lanciata online la petizione per l’abolizione dell’algoritmo predisposto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per il conferimento degli incarichi di supplenza che è possibile firmare recandosi sul portale change.org.