La realizzazione di infrastrutture per coprire il territorio con senale 5G non solo è legittima, ma anche costituisce obiettivo di interesse pubblico con carattere prioritario.
E’ quanto scritto dai giudici del TAR-Sicilia di Palermo nell’ordinanza del 5 ottobre u.s., con cui è stato sospesa l’efficacia del provvedimento di diniego adottato dal Comune di Favara per la realizzazione di una infrastruttura per telecomunicazioni su lotto di terreno di via Setti Carraro.
Il TAR-Sicilia ha ordinato inoltre al Comune di Favara di riesaminare la pratica, entro e non oltre 60 giorni, alla luce della legislazione vigente.
Nel giudizio erano coinvolti pure l’ASP di Agrigento, il Libero Consorzio dei Comuni di Agrigento, l’Istituto Comprensivo Guarino di Favara, la Presidenza della Regione e l’Assessorato Regionale Territorio Ambiente che -tramite i loro rappresentanti- avevano partecipato ad una conferenza di servizi ed avevano condiviso la linea del Comune di Favara sulla base di un regolamento comunale del 2005 sulla minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
Il contenzioso giurisdizionale è stato promosso dalla società Infrastrutture Wireless Italiane, rappresentata e difesa dall’ avvocato Edoardo Giardino, che aveva fatto istanza al Comune per installare l’antenna 5G in lotto di terreno condotto dalla stessa e aveva ottenuto un formale “no “ con provvedimento comunale avente per oggetto : ”diniego accoglienza della istanza per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni nel comune di Favara (Ag) in via Emanuela Setti Carraro snc, su un lotto di terreno censito in catasto al foglio 41 particella 1895”.
Un provvedimento di diniego discutibile sul pieno lessicale (là dove parla di “accoglienza” per un’istanza) che è stato ritenuto infondato dai giudici.
Il Comune di Favara, da parte sua, ha ritenuto di continuare a difendere il proprio diniego, incaricando un legale del foro di Catania e impegnando, a titolo di parcella, la somma di 12.563,61 euro.
D’altronde, la notizia dell’installazione dell’antenna 5G aveva a suo tempo sollevato parecchi malumori tra gli abitanti della zona interessata (dove insiste la villa della piazza della Pace) e aveva fatto sorgere un comitato spontaneo contro l’installazione, del quale il sindaco Antonio Palumbo aveva condiviso le ragioni.
Ma odiernamente I giudici hanno motivato l’ordinanza sospensiva, citando la giurisprudenza, ormai univoca e pacifica (CdS 5022/2022; TAR-Lombardia 318/2023, TAR-Calabria 447/2023, etc…) e la legislazione vigente.
In particolare, i giudici hanno detto che le infrastrutture destinate all’installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria (art. 2 comma 5 d.l. 112/2008, come convertito in legge).
Inoltre, hanno aggiunto che queste infrastrutture, ai sensi del d. lgs. 259/2003, sono considerate “opere di pubblica utilità” e “sono assimilabili ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria”, potendo essere collocate in qualsivoglia zona del territorio comunale e a prescindere della sua destinazione funzionale, in modo che sia realizzato un servizio capillare.
Il Comune di Favara, pertanto, è adesso onerato di riesaminare l’istanza della società Infrastrutture Wireless Italiane alla luce della legislazione citata e concedere, all’esito del riesame, l’autorizzazione richiesta, magari imponendo che nell’infrastruttura 5G sia collocata adeguata apparecchiatura dell’ARPA per la costante verifica e la persistente misurazione dei valori di campo elettrico, in modo da assicurare con continuità che essi rientrino nei parametri della norma e non arrechino danno all’ambiente e alla salute dei cittadini.