Il ricorso al TAR da parte delle associazioni ambientaliste ed antivenatorie non ha sortito effetto positivo, poiché il giudice amministrativo ha ritenuto legittimo il calendario venatorio per la stagione di caccia 2023/2024, così come esitato dall’ Assessorato Regionale dell’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, con decreto dello scorso 26 giugno.
Questo decreto è stato impugnato dalle seguenti associazioni: Legambiente Sicilia, Associazione Italiana per Il World Fund For Nature (Wwf Italia) Onlus e LIPU, Ente nazionale protezione animali (enpa) onlus, LNDC Animal protection, Lega per l’Abolizione della Caccia.
Tutte queste associazioni hanno ritenuto che il calendario venatorio violasse sia il parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) sia talune importanti prescrizioni normative di settore. Così hanno instaurato un contenzioso innanzi al TAR-Palermo, al fine di ottenere l’annullamento, previa sospensione degli effetti, del calendario venatorio.
In particolare, le Associazioni ricorrenti hanno contestato sia l’apertura anticipata della caccia in relazione ad alcune specie, sia le date di chiusura della caccia con riguardo ad altre specie, soprattutto in ragione degli incendi che hanno interessato nel luglio del 2023 la Regione Sicilia e che a detta delle predette Associazioni avrebbero inciso sulla fauna selvatica.
Una posizione nettamente contraria a quella delle associazioni ambientaliste ed antivenatorie è stata manifestata da altre associazioni pro-caccia, le quali sono intervenute in giudizio. Si tratta delle seguenti associazioni: Unione Associazioni Venatorie Siciliane – UN.A.VE.S, LCS – Liberi Cacciatori Siciliani, A.N.CA. – Associazione Nazionale Cacciatori, Associazione Italcaccia Sicilia e Federazione Italiana della Caccia- Consiglio Regionale Sicilia.
In particolare, l’UN.A.VE.S. ha conferito mandato difensivo agli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, i quali hanno rilevato l’infondatezza delle argomentazioni sostenute delle parti ricorrenti, in quanto il calendario venatorio 2023-2024 ha previsto aree di divieto di caccia, relativamente ad alcune zone percorse dagli incendi ed evidenziando come il carattere limitato nel tempo e degli spazi realmente interessati dagli incendi del 2023 non avrebbe potuto giustificare in alcun modo la rivisitazione del calendario venatorio.
Condividendo le argomentazioni difensive delle parti resistenti, con ordinanza del 19 ottobre 2023, il TAR-Palermo ha osservato che il provvedimento assessoriale impugnato dalle Associazioni ambientaliste è conforme al parere reso dall’ISPRA e ha rilevato l’inutilità di qualsivoglia sospensione cautelare, volta a differire la data di decorrenza della caccia di talune specie .
Respingendo l’istanza cautelare proposta dalle Associazioni ambientaliste, il TAR ha condannato le parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali.