La fissazione del budget annuale in favore delle strutture private convenzionate col SSN che erogano le prestazioni sanitarie costituisce, per l’ASP, attività vincolata e attuante le disposizioni assessoriali sugli aggregati di spesa e sui criteri di quantificazione delle somme assegnate.
Lo ha stabilito il TAR Sicilia di Palermo con sentenza pubblicata il 20 novembre scorso su una fattispecie riguardante l’ASP di Agrigento che ha resistito al ricorso proposto da due strutture sanitarie convenzionate.
La vicenda risale al 2019 e riguarda due centri privati che erogano prestazioni sanitarie in parte convenzionate nell’ambito territoriale provinciale.
Le due strutture, in pratica, hanno impugnato il contratto di attribuzione del budget per l’annualità 2018, sottoscritto con l’azienda sanitaria provinciale in data 31 gennaio 2019, con cui è stato loro attribuito lo stesso plafond del precedente anno 2017.
Con l’impugnativa, hanno chiesto che venissero applicate le regole proprie del procedimento amministrativo e, di conseguenza, venisse riconosciuta una premialità che superasse così il criterio della spesa storica.
Non solo. Le strutture ricorrenti hanno pure chiesto la condanna dell’azienda sanitaria provinciale al pagamento di ogni somma dovuta, anche a titolo di risarcimento dei danni.
Ovviamente, l’ASP di Agrigento si è costituita in giudizio, innanzi al TAR e, col patrocinio dell’avvocatessa Maria Lo Giudice del foro di Agrigento, con studio in Canicattì, ha dedotto che l’attribuzione definitiva del budget e il relativo provvedimento costituiscono, per l’ASP, mera attività dovuta in discendenza delle disposizioni decretate dalla Regione Sicilia.
In particolare, l’avvocatessa Maria Lo Giudice ha prospettato che la fase della cosiddetta “contrattazione” tra l’ASP e i soggetti privati, in considerazione del necessario rispetto delle direttive regionali e dei vincoli di bilancio, non è assimilabile a una libera contrattazione privatistica tra soggetti operanti su un mercato concorrenziale, trattandosi per converso di ripartizione delle risorse assegnate da parte della Regione nel rispetto dei criteri dalla stessa fissati.
Così, alla pubblica udienza del 14 novembre 2023, la causa è stata posta in decisione e, in accoglimento delle tesi difensive dell’avvocatessa Maria Lo Giudice, il TAR Sicilia di Palermo, con sentenza pubblicata il 20.11.2023, ha rigettato il ricorso dei due centri privati convenzionati, stabilendo così l’insussistenza di un obbligo, in capo all’ASP di Agrigento, di contrattazione e l’eguale insussistenza di un diritto alla partecipazione procedimentale in favore delle strutture ricorrenti.
Queste ultime pertanto sono state condannate pure al pagamento delle spese giudiziali.