Non ha responsabilità di danni erariali il dirigente sul quale grava obbligato a emanare le ordinanze di ingiunzione per le sanzioni pecuniarie accertate, se le medesime ordinanze possono essere adottate in un arco di tempo successivo (e ragionevolmente ampio) a quello della cessazione delle sue funzioni, specialmente se il dirigente de quo -durante la sua permanenza in carica- ha dovuto assolvere a numerosi altri procedimenti sanzionatori cronologicamente precedenti.
E’ questo il principio giuridico che deriva da un’odierna sentenza della Corte dei Conti –Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana a proposito di un caso riguardante i dirigenti apicali dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Messina che si sono succeduti nei periodi temporali in cui è maturata la prescrizione.
La vicenda ha avuto inizio con atto di citazione di quest’anno, mediante il quale la procura regionale presso la Corte dei Conti per la regione siciliana ha contestato ai dirigenti apicali in servizio presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Messina un danno erariale corrispondente alla complessiva somma di euro 398.753,13, in quanto gli stessi non avrebbero esitato alcuni procedimenti sanzionatori nel termine di prescrizione previsto dalla legge 689/1981.
In pratica, la procura regionale presso la Corte dei Conti ha convenuto in giudizio tutti i dirigenti che si erano avvicendati negli incarichi apicali nel corso dei cinque anni decorrenti dal momento dell’accertamento e fino allo spirare del termine prescrittivo della notifica dell’ordinanza ingiunzione.
In particolare, ha contestato a un dirigente in servizio presso il I.T.L. di Messina negli anni dal 2012 al 2014 la mancata adozione di numerose ordinanze di ingiunzione -durante il biennio 2013/2014- entro il termine prescrizionale di 5 anni che però spirava successivamente alla durata delle sue funzioni nella sede.
Il dirigente de quo ha così conferito mandato difensivo agli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, i quali hanno dedotto la non imputabilità dei fatti contestati al dirigente loro assistito.
Preliminarmente, gli avvocati Rubino e Valenza hanno evidenziato che i fatti oggetto di accertamento da parte della procura regionale erano emersi solo grazie alla diligenza e alla correttezza del proprio assistito. Il quale infatti è tornato a fare il dirigente apicale dell’ I.T.L. di Messina negli anni dal 2019 al 2022, effettuando una ricognizione generale dell’arretrato delle pratiche in lavorazione.
Nel corso di questa ricognizione (disposta in occasione del suo re-insediamento nell’incarico avvenuto nel 2019) ha notato che, con riferimento a più di 300 rapporti relativi ad illeciti contravvenzionali contestati o notificati negli anni 2013 e 2014, non erano state emesse le ordinanze-ingiunzioni da parte del dirigente del servizio pro tempore che lo aveva preceduto, con conseguente mancato introito di sanzioni pecuniarie.
Non solo. Gli avvocati Rubino e Valenza hanno eccepito pure la non imputabilità dei fatti contestati dalla procura contabile al dirigente da loro assistito, poiché -nel periodo in cui l’incarico era stato da lui ricoperto- l’ffficio aveva sempre mantenuto un elevato grado di produttività.
Infatti, in conformità al principio cronologico nella organizzazione del lavoro, nel corso del 2013 e del 2014, l’ I.T.L. non avrebbe in alcun modo potuto definire i procedimenti avviati con gli accertamenti dello stesso anno, dovendo invece dare la priorità ai procedimenti più risalenti.
In altri termini, il dirigente de quo era tenuto ad esitare i procedimenti pendenti da un lasso maggiore di tempo ed oramai prossimi alla scadenza.
Pertanto, i predetti legali hanno evidenziato come, in forza del criterio cronologico, il dirigente da loro assistito non avrebbe potuto materialmente definire i procedimenti così recenti in soli due anni, ma che tale responsabilità si sarebbe dovuta ascrivere (al più) al dirigente subentrante ed in servizio presso l’I.T.L. di Messina negli anni dal 2015 in poi.
Ed ancora, gli avvocati Rubino e Valenza hanno evidenziato come competa al dirigente subentrante, appena insediatosi, spettasse l’onere di avviare una ricognizione dello stato dell’attività procedimentale.
Così, in totale adesione alle difese degli avvocati Rubino e Valenza, con sentenza del 18.12.2023, la Corte dei Conti –sezione giurisdizionale per la regione siciliana ha accertato che la condotta posta in essere dal dirigente de quo non risulta macroscopicamente differente da quella che ci si sarebbe potuti attendere da un dirigente pubblico al loro posto, non potendo lo stesso essere ritenuto responsabile per il danno di responsabilità erariale a lui imputato.
Per converso, il giudice ha accertato la responsabilità del dirigente subentrante, in quanto ricopriva l’incarico al momento in cui il termine per la prescrizione è spirato. Inoltre -applicando il potere riduttivo- ha condannato il dirigente subentrante al pagamento di un importo pari alla metà del danno erariale originariamente contestato, e che ammonta ad euro 116.438,38.
Pertanto, il solo dirigente subentrante è stato condannato, mentre al dirigente assistito dagli avvocati Rubino e Valenza non è stata imputata alcuna responsabilità da danno erariale.