E’ ancora querelle giudiziaria tra le associazioni animaliste e quelle venatorie colpi di ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale e al Consiglio di Giustizia Amministrativa.
Stavolta le associazioni animaliste e ambientaliste hanno chiesto l’annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia del D.A. n. 1461 SRT-S3 del 16 novembre 2023 col quale l’assessore regionale Luca Sammartino ha disposto la riattivazione e ripresa dell’attività venatoria, sulla base di un giudizio di compatibilità con la pregressa situazione eco-climatica ed a seguito dell’ordinanza del CGA che aveva sospeso l’efficacia del precedente decreto
Si tratta di Legambiente Sicilia; dell’ Associazione Italiana Per Il World Fund For Nature (Wwf Italia) onlus e e del LIPU; dell’Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) onlus; della LNDC animal protection, della Lega per l’Abolizione della Caccia. Le quali stavolta si sono viste respingere le istanze cautelari sia dal TAR sia, in appello, dal CGA.
Ma andiamo con ordine, partendo dal D.A. n. 31/GAB del 26 giugno 2023, con cui l’assessore regionale aveva regolamentato l’esercizio dell’attività venatoria per la stagione 2023-2024, prevedendo un apposito calendario.
Questo primo decreto era stato impugnato dalle menzionate associazioni animaliste e ambientaliste mediante ricorso proposto innanzi al TAR-Palermo per chiederne l’annullamento previa sospensione cautelare.
Le mentovate associazioni animaliste ed ambientaliste ritenevano che il calendario venatorio violasse sia il parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) sia talune importanti prescrizioni normative di settore. Inoltre, contestavano sia l’apertura anticipata della caccia in relazione ad alcune specie, sia le date di chiusura della caccia con riguardo ad altre specie, soprattutto in ragione degli incendi che hanno interessato nel luglio del 2023 la Regione Sicilia e che a detta delle predette Associazioni avrebbero inciso sulla fauna selvatica.
Avverso tale azione e al fine di intervenire in giudizio, si erano costituite le seguenti associazioni ventarie e pro-caccia: Unione Associazioni Venatorie Siciliane – UN.A.VE.S LCS – Liberi Cacciatori Siciliani; A.N.CA. – Associazione Nazionale Cacciatori; Associazione Italcaccia Sicilia; Federazione Italiana della Caccia- Consiglio Regionale Sicilia.
In particolare, l’UN.A.VE.S, aveva conferito mandato difensivo agli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, i quali, nel corso del giudizio, hanno rilevato l’infondatezza delle argomentazioni sostenute dalle parti ricorrenti, in quanto il calendario venatorio 2023-2024, relativamente ad alcune zone percorse dagli incendi prevedeva aree di divieto di caccia, e per di più, il carattere limitato nel tempo e degli spazi realmente interessati dagli incendi del 2023 non avrebbe potuto in alcun modo giustificare la rivisitazione del calendario venatorio.
Ebbene, con ordinanza del 19 ottobre 2023, il TAR-Palermo, in parziale accoglimento delle tesi difensive sostenute dalle parti resistenti, ha respinto l’istanza cautelare proposta dalle associazioni animaliste ed ambientaliste ricorrenti, condannandole anche alla refusione delle spese processuali.
Conseguentemente, queste associazioni hanno impugnato la predetta pronuncia innanzi al CGA, che, con ordinanza del 10. 11. 2023, in accoglimento dell’appello cautelare ha sospeso l’efficacia del D. A. n. 31/GAB del 26 giugno 2023, ed altresì, riqualificando il ricorso come avverso il silenzio, ha ordinato all’assessorato regionale competente di pronunciarsi sull’istanza presentata dalla parti ricorrenti in ordine al riesame del calendario venatorio.
Frattanto, nelle more del processo, con successivo D.A. n. 1461 SRT-S3 del 16 novembre l’Assessore Regionale ha disposto la riattivazione e ripresa dell’attività venatoria, sulla base di un giudizio di compatibilità con la pregressa situazione eco-climatica.
Pertanto, le Associazioni ambientaliste, lamentando l’asserita mancata ottemperanza dell’ordinanza CGA del 10.11. 2023, da parte dell’assessorato regionale competente, hanno chiesto al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana di disporre le misure attuative necessarie per assicurare la piena ed effettiva esecuzione della predetta ordinanza.
Avverso la predetta istanza l’assessorato regionale e le associazioni venatorie hanno eccepito l’inammissibilità dell’istanza cautelare ex art. 59 c.p.c. presentata dalle associazioni ambientaliste, in ragione dell’intervenuta sostituzione integrale del D.A. 1461 SRT-S3 con il successivo D.A. n. 1480 SRT-S3 del 16 novembre 2023, avendo l’assessorato regionale competente ottemperato all’ordine di riesame del calendario venatorio, ovvero avendo soddisfatto il presupposto di fatto che aveva condotto il C.G.A. a sospendere cautelativamente.
Ebbene, con ordinanza del 22.01.2024 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, condividendo le argomentazioni difensive delle parti resistenti, difese dall’Avvocatura di Stato, dagli avvocati Girolamo Rubino, Massimiliano Valenza, Alfio Barbagallo e Angelo Sala e avendo rilevato che in ogni caso il D.A. 31-GAB del 16 novembre 2023 non avrebbe potuto essere esaminato compiutamente in tale fase processuale (esulando dall’ambito di operatività dell’effetto conformativo dell’ordinanza 10.11.2023) ha respinto l’istanza cautelare della associazioni ambientaliste e animaliste.