I titolari di un hotel di Cefalù, sito in località Capo Plaia, successivamente alla realizzazione del proprio complesso turistico -in conformità con il titolo edilizio originariamente rilasciato dal Comune di Cefalù- hanno realizzato delle opere in difformità e in ampliamento rispetto al progetto originario, per le quali nel 1986 hanno presentato due diverse istanze di condono.
Soltanto nel 2023 il Comune di Cefalù, a seguito di un sopralluogo, ha riscontrato l’esistenza di alcune opere realizzate in asserita assenza o in difformità dei titoli edilizi in precedenza rilasciati e, pertanto, ha rigettato la domanda di condono, ritenendo l’abuso edilizio insanabile poiché realizzato entro la fascia di rispetto dalla battigia e, dunque, in contrasto con l’art. 15 lett. a della L.R. 78/1976.
Successivamente, in forza del suddetto accertamento, il Comune di Cefalù ha intimato ai titolari della struttura alberghiera la demolizione di taluni manufatti erroneamente ritenuti abusivi.
A questo punto avverso questi provvedimenti gli albergatori, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airò, hanno proposto un contenzioso innanzi al Giudice Amministrativo, deducendo tra l’altro che le opere per le quali era stata richiesta la demolizione erano ricomprese nell’ambito di domande di condono ancora non definitivamente esitate.
Inoltre, gli avvocati Rubino ed Airò hanno rilevato la necessità di sospendere l’ordine di demolizione anche alla luce delle recenti novità giurisprudenziali e della prossima rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità del vincolo di inedificabilità della fascia dei 150 metri con effetto retroattivo rispetto ad opere realizzate entro il 1983 e ricadenti in un Comune, come quello di Cefalù, che prima dell’entrata in vigore del vincolo aveva un proprio PRG che disciplinava l’edificazione entro tale fascia.
Ebbene, con ordinanza del 14 febbraio 2024, il Consiglio di Giustizia Amministrativa, ha rilevato che per le opere oggetto del giudizio vi fosse molta incertezza su molteplici aspetti che necessitano di approfondimento istruttorio e che lo stesso Consiglio, in giudizi analoghi, ha deliberato di proporre alla Corte Costituzionale questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della l.r. n. 15 del 30 aprile 1991, che ha esteso con effetto retroattivo il vincolo di inedificabilità della fascia di rispetto dei 150 metri.
Inoltre, essendo stata accertata, così come prospettato dagli avvocati Rubino ed Airò, la sussistenza di un pregiudizio grave e certamente irreparabile, atteso che i provvedimenti adottati dal Comune di Cefalù ingiungono la demolizione anche di opere che all’esito di una corretta istruttoria potrebbero essere assentite, il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha accolto l’istanza cautelare proposta e, per l’effetto, ha sospeso l’efficacia dei provvedimenti.
Conseguentemente, per l’effetto della predetta ordinanza nessuna delle opere contestate dall’Amministrazione comunale di Cefalù dovrà essere demolita.