L’avvocato Girolamo Rubino era intervenuto all’inaugurazione dell’anno giudiziario della giustizia amministrativa di Palermo, il primo giorno di questo mese, ricordando alcuni casi di particolare rilevanza affrontati dalla giurisdizione amministrativa, tra cui proprio quello della decisione cautelare monocratica concenente lo stadio di Agrigento.
Ma di cosa si trattava?
Ecco, in sintesi, di seguito, i fatti concernenti la possibilità di disputare le partite casalinghe dell’Akragas nello stadio di Agrigento.
Con decreto del 30 gennaio 2024, il Presidente del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, condividendo le tesi difensive degli avv.ti Girolamo Rubino e Daniele Piazza, ha accolto l’istanza di concessione di misure cautelari monocratiche proposta nell’interesse dell’Akragas calcio.
Pertanto, ha sospeso l’efficacia del decreto del Questore di Agrigento con cui era stata respinta l’stanza della società sportiva per il rilascio della licenza di polizia necessaria per poter disputare gli incontri di calcio relativi al campionato di serie D, stagione agonistica 2023/2024, presso lo Stadio “Esseneto” di Agrigento.
Ed oggi, dopo il decreto presidenziale del 30 gennaio 2024, grazie al quale l’Akragas ha potuto disputare le ultime partite casalinghe innanzi al proprio pubblico, anche il Consiglio di Giustizia Amministrativa in composizione collegiale, ha condiviso del tesi degli avv.ti Rubino e Piazza, consentendo così l’aperura al pubblico dello stadio Esseneto e condannando il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese legali.
Pertanto,l’Akragas potrà tranquillamente disputare la restante parte del campionato tra le mura amiche.
Ma quali erano state le tesi difensive degli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza?
Contrariamente a quanto sostenuto dalla Questura di Agrigento, secondo la quale la circostanza che parte del capitale sociale della S.S.D. AKRAGAS, riconducibile al convivente del legale rappresentante della società gravato di alcuni pregiudizi, fosse ostativa al rilascio della licenza richiesta, gli avvocati Rubino e Piazza hanno sottolineato che la licenza di polizia, di cui all’art. 8 del R.D. n. 773/1931, è un’autorizzazione personale e che nell’ambito di un’organizzazione in forma societaria deve essere intestata ad un persona fisica investita di poteri di rappresentanza organica della società, la quale resta l’unica responsabile dell’attività autorizzata.
Ne segue che, non essendo emersa alcuna criticità a carico del presidente dell’Akragas, la Questura non avrebbe potuto negare il rilascio della licenza, come ha anche affermato il CGA Sicilia, prima con ordinanza del presidente e poi con provvedimento collegiale.