Il TAR-Sicilia di Palermo ha respinto il ricorso cautelare dell’Asim-Associazione Imprese contro il Decreto del Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale alla Formazione con cui la medesima ASIM-Associazione Imprese non è stata ammessa nel Catalogo Regionale dell’Offerta Formativa.
In pratica, l’Assessorato Regionale alla Formazione, con DDG 36 del 1 febbraio 2024, ha aggiornato gli elenchi delle istanze ammissibili e di quelle non ammissibili ai fini dell’adozione del prefato Catalogo concernente l’Avviso 7.
Avverso tale DDG, l’ASIM-Associazione Imprese ha ricorso al TAR, chiedendone l’annullamento previa la sospensione dell’efficacia esecutiva.
Ma il TAR, con apposita ordinanza emessa in camera di consiglio, presidente il giudice Federica Cabrini, estensore il giudice Elena Farhat e referendario il giudice Fabrizio Giallombardo, non ha accolto l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del DDG con cui è stato adottato il Catalogo Regionale dell’Offerta Formativa a valere sull’avviso 7, respingendo pertanto il ricorso cautelare.
I giudici non hanno infatti ritenuto sussistesse il fumus boni iuris nel ricorso cautelare, di tal chè il Catalogo dell’Offerta Formativa relativa all’Avviso 7 resta tal quale decretato.