Il TAR di Palermo ha sancito con due distinte sentenze la legittimità di due infrastrutture per le telecomunicazioni (cosiddette antenne di telefonia o ripetitori telefonici), realizzate nel Comune di Favara, dopo che era stata accolta dallo stesso giudice amministrativo l’istanza cautelare contro il diniego del Comune.
Si tratta delle seguenti due infrastrutture di telecomunicazioni: quella sita vicino alla villetta della Pace e, più precisamente, in Via Emanuela Setti Carraro s.n.c., su un lotto di terreno censito in catasto al Foglio 41 particella 1895; e quella vicina allo stadio comunale Bruccoleri, su fondo di proprietà privata, catastalmente censito al foglio n.30, particella n. 2174 sub 1 (sito AG117 Favara Nord).
Contro l’installazione delle due antenne si era levata la protesta dei favaresi ed erano stati costituiti appositi comitati con lo scopo di difendere le aree dal rischio di deturpazione e da quello di eventuali danni alla salute.
Ma, dopo aver sospeso l’efficacia dei rispettivi provvedimenti comunali di diniego, il TAR ha adesso emesso, pure, le sentenze di primo grado, ritenendo legittime le installazioni, come del resto avvenuto per analoghe vicende nel resto dei Comuni italiani.
Difatti, la legge attribuisce inequivocabilmente carattere prioritario all’esigenza di assicurare la realizzazione di infrastrutture di telefonia mobile, considerate opere di pubblica utilità e assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, potendo essere collocate in qualsivoglia zona del territorio comunale, in modo da assicurare la diffusione del servizio di telefonia mobile e di telecomunicazione sull’intero territorio nazionale.
Le due distinte decisioni del giudice amministrativo riguardanti il Comune di Favara (la sentenza_tar-antenna vicino villetta_pace e la sentenza_tar-antenna vicino stadio_comunale) sono state date in camera di consiglio il 21 febbraio scorso, ma sono state pubblicate solo questa mattina e sono dunque fresche di giornata.
Adesso, l’Amministrazione Comunale di Favara, presieduta dal sindaco Antonio Palumbo, dovrà pagare non solo le spese del proprio avvocato difensore Giuseppe Consoli del foro di Catania, ma dovrà rifondere anche le spese legali della società di infrastrutture telefoniche (che ha promosso i ricorsi giurisdizionali) ammontanti a 4.000,00 euro, oltre IVA e CPA.
Per chi volesse leggere le sentenze in questione, basta cliccare sui link di sotto:
sentenza_tar-antenna vicino villetta_pace sentenza_tar-antenna vicino stadio_comunale