Consiglieri comunali tra i più inascoltati dall’amministrazione comunale a livello nazionale.
Sarebbe bastato ascoltare, circa un anno e mezzo fa, i consiglieri comunali e si sarebbe evitato il sequestro dell’area del Palazzetto utilizzata come stoccaggio rifiuti.
Allo stesso modo, i consiglieri sono intervenuti sul capitolato d’appalto rifiuti tra il Comune di Favara e il gestore del servizio ecologico nella parte riguardante i controlli dovuti dalle ditte. Parte del disciplinare che di seguito riportiamo.
“E’ fatto obbligo alla ditta stessa di astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi non siano conformi per natura o conferimento a quanto previsto dal capitolato d’appalto o da quanto indicato dall’ufficio tecnico. In tali casi sarà cura degli addetti alla raccolta di posizionare, in prossimità delle rifiuto conferito irregolarmente, le indicazioni in precedenza descritte. La responsabilità sulla qualità dei materiali raccolti è della ditta aggiudicataria; a suo carico quindi sono da considerarsi le penali eventualmente applicate dagli impianti di smaltimento trattamento o recupero conseguenti alla non idoneità dei rifiuti ad essi conferiti”.
La regola, manco a dirlo, non è rispettata.
L’assessore Lillo Attardo, dal canto e in assoluta solitudine, ha provato in tutti i modi a ridurre le quantità di rifiuto indifferenziato senza, purtroppo, riuscirci .
Intanto, con i dati di maggio il costo a totale carico dei cittadini attraverso la Tari è proiettato a fine anno ad attestarsi, così andando le cose, intorno a 1,5 milioni di euro. Una cifra enorme sotto tutti i punti di vista.
Attardo non si risparmia e a lui si devono i timidi miglioramenti del servizio, quando ancora non si mette in campo alcun deterrente per fermare l’azione devastante di chi, cittadini, non vogliono saperne di rispettare le regole.
Ad ogni modo, è a carico delle ditte, ripetiamo, raggiungere il migliore risultato sulle quantità differenziate e l’amministrazione comunale avrebbe dovuto già da tempo imporlo al gestore del servizio ecologico.
Ecco l’articolo 22 del capitolato:
Articolo 22 – PENALITÀ PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI
RACCOLTA DIFFERENZIATA
L’appaltatore assume l’obbligo di raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata RD e quelli relativi alla quantità di RUB indicati all’art. 1 del presente capitolato e, in caso di mancato raggiungimento per motivi imputabili all’appaltatore, lo stesso sarà tenuto a corrispondere gli importi delle penali di seguito definite all’Ente appaltante, cui comunque compete la verifica sulla regolare esecuzione del servizio nel rispetto del contratto, il controllo del territorio e la repressione nei confronti degli utenti inadempienti.
Con cadenza annuale dall’inizio del servizio verrà effettuata dall’Ente appaltante la verifica sul raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata RD, dei minori conferimenti di RSU indifferenziati in discarica (RI) e sull’andamento della performance sui quantitativi di RUB.
In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata come da offerta in sede di gara sarà applicata:
− Per il mancato raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata RD, per ogni punto percentuale in meno rispetto a quanto prefissato dalla norma (RD 65 %) verrà applicata annualmente una penale almeno pari allo 0,35 % dell’importo annuale posto a base d’asta.
− Per il mancato raggiungimento della riduzione dei quantitativi dei rifiuti solidi urbani indifferenziati (RI) conferiti per lo smaltimento finale, per ogni punto percentuale in meno rispetto alla performance di miglioramento raggiunta per la raccolta differenziata nell’anno precedente, verrà applicata una penale almeno pari allo 0,25 % dell’importo annuale posto a base d’asta.
− Per il mancato raggiungimento dell’obiettivo relativo alla quantità di RUB, verrà applicata una penale pari allo 0,1% dell’importo annuale posto a base di gara per ogni Kg/abitante x anno superiore al valore fissato dalla norma pari a 81 Kg/anno per abitante (relativamente al numero di abitanti si farà riferimento ai dati rilevati dall’ISTAT nel censimento 2011 o successivo) .
Ove il mancato raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata nell’anno dovesse superare il 25 % degli obiettivi prefissati, ferma restando l’applicazione delle penali suddette, l’Ente appaltante si riserva il diritto insindacabile di risolvere unilateralmente il contratto incamerando la cauzione definitiva, salvo sempre il diritto al risarcimento dei danni.
La percentuale di raccolta differenziata, oggetto del presente articolo, è calcolata ai sensi dell’allegato 2 della circolare del Presidente della Regione Sicilia del 5 febbraio 2009.
L’Appaltatore dovrà conferire le frazioni secche recuperabili, provenienti dalla raccolta differenziata, nonché i rifiuti speciali pericolosi e non provenienti, per il definitivo smaltimento e/o recupero, presso impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente, che verranno indicati dalla stazione appaltante.
Rimangono a carico dell’Appaltatore tutte le incombenze previste dalla normativa vigente in materia, per un corretto trasporto e conferimento, sollevando l’Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine al servizio in argomento.
I contributi CONAI relativi al materiale recuperabile saranno introitati dagli stessi Comuni sottoscrittori delle Convenzioni con il CONAI.