Interessante ordinanza del TAR Sicilia di Palermo che respinge la domanda cautelare di una ditta di ottica che lamentava l’apertura di altra analoga attività in violazione del contingentamento che però aveva smesso di essere in vigore dal mese di febbraio di quest’anno.
Il caso
La ditta V.a.C., con sede a Gangi (PA), nel marzo del 2024, trasmetteva al SUAP Madonie Associato la segnalazione certificata di inizio attività (scia) con annessa domanda di autorizzazione per l’esercizio dell’ attività di ottico nel Comune di Ganci.
Il SUAP Madonie Associato comunicava la ricevibilità della scia presentata dalla ditta V.a.C.
Ma la F. snc, altra ditta di ottica già operante nel Comune di Gangi, con apposite istanze, diffidava il Comune di Gangi e il SUAP ad adottare provvedimenti volti ad inibire o, comunque, a vietare la prosecuzione dell’attività di ottico da parte della V.a. C.
Il ricorso al TAR
A fronte del mancato riscontro delle predette diffide, l’ottica F. snc, proponeva un ricorso giurisdizionale innanzi al TAR-Palermo, chiedendo la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Gangi e dal SUAP su tali istanze. Inoltre, col ricorso, chiedeva l’annullamento, previa adozione delle misure cautelari, degli “atti di assenso”(le comunicazioni di ricevibilità) del SUAP relativi alla scia presentata dalla ditta V.a.C. e della presunta “autorizzazione per l’apertura di una terza attività di ottica rilasciata dal Comune di Gangi”.
Al fine di resistere si costituiva in giudizio il Comune di Gangi, in persona del sindaco Giuseppe Ferrarello, con il patrocinio dell’Avv. Girolamo Rubino, il quale, nell’interesse dell’Ente eccepiva l’irricevibilità e/o l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Inoltre si costituiva altresì l’ottica V.a.C., con il patrocinio dell’Avv. Gandolfo Blando.
Il giudizio
Nel corso del processo, l’Avv. Rubino, con apposita memoria, eccepiva in giudizio che il Comune di Ganci e/ il SUAP Madonie Associato non avessero mai rilasciato alcuna autorizzazione, non essendo questa necessaria per l’esercizio dell’attività di ottico, sulla base alla normativa allora applicabile.
Ed infatti, a tal riguardo, l’Avv. Rubino rilevava in giudizio come l’art. 92 della L.R. n. 3/2024 abbia previsto una liberalizzazione dell’attività di ottico, eliminando qualsivoglia contingentamento.
Pertanto, al momento della presentazione della scia da parte della ditta V.a.C., questa doveva considerarsi sufficiente per l’avvio dell’attività, non dovendosi rilasciare, dunque, nessuna autorizzazione per l’esercizio dell’attività di ottico.
La decisione cautelare
Ebbene, con ordinanza del 03.07.2024, condividendo le tesi difensive sostenute dall’Avv. Rubino e dall’Avv. Gandolfo, il TAR-Palermo ha ritenuto che il ricorso proposto dalla ditta F. snc non fosse assistito da evidenti profili di fondatezza, tenuto conto che al tempo della presentazione della scia da parte della ditta V.a.C., la normativa, allora in vigore, aveva liberalizzato l’attività di ottico ed eliminato il contingente numerico legato al rapporto negozi/abitanti.
Pertanto, non ritendo sussistenti i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, l’adito giudice ha respinto l’istanza cautelare proposta dall’ottica ricorrente ed ha altresì condannato quest’ultima alla refusione delle spese di lite in fav
ore del Comune di Gangi e dell’ottica V.a.C. La quale potrà continuare l’esercizio della propria attività.