Un’azienda agricola di Licata aveva ottenuto finanziamenti comunitari dalla regione Sicilia per il mantenimento dell’agricoltura biologica. Finanziamenti poi revocati per colpa di tre asinelli che figuravano nell’azienda ma non nella banca dati nazionale della zootecnia.Ma l’azienda agricola rivolgendosi al TAR, col patrocinio dello studio legale amministrativista Rubino, ottiene di nuovo i finanziamenti (sui quali aveva legittimamente fatto affidamento) poiché i tre asinelli erano detenuti a scopi sportivi (trekking) e non a scopo bio-agricolo .
Il bando per il mantenimento dell’agricoltura biologica del PSR Sicilia 2014-2020
La società agricola F.V., con sede in Licata (AG), presentava apposita domanda per il finanziamento della specifica misura prevista dal bando per il mantenimento dell’agricoltura biologica del PSR Sicilia 2014-2020, per l’annualità 2015.
La domanda veniva esaminata e approvata dall’ assessorato regionale dell’agricoltura.
La società di Licata, confidando nella legittima convinzione di poter contare sull’aiuto economico previsto dalla predetta misura, effettuava cospicui investimenti per opere di miglioramento fondiario e successivamente presentava apposita richiesta di finanziamento anche per le annualità 2016-2017-2018.
Tuttavia, nel 2019, a distanza di più di tre anni dall’avvio del progetto, l’assessorato regionale dell’agricoltura, in ragione di una ritenuta discordanza tra la consistenza zootecnica dichiarata dalla società agricola F.V. e quella risultante dalla banca dati nazionale, respingeva tutte le domande presentate dalla società e ne disponeva l’archiviazione.
In particolare, la discrepanza rilevata dall’amministrazione regionale era relativa alla presenza di tre asinelli non dichiarati nella domanda di finanziamento.
Il ricorso giurisdizionale innanzi al TAR-Palermo
Pertanto, avverso il predetto provvedimento di archiviazione la società agricola F.V., con il patrocinio dell’avv. Girolamo Rubino, proponeva un ricorso giurisdizionale innanzi al TAR-Palermo.
Così, l’avvocato Rubino censurava in primo luogo la violazione delle garanzie partecipative e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria. L’amministrazione regionale, infatti, violando le norme sul procedimento amministrativo, non aveva valutato la memoria procedimentale presentata dalla società ricorrente. Ed in tale memoria era stato esplicitato che i tre asinelli non dichiarati nella domanda di finanziamento, in realtà venivano utilizzati dalla società a scopo sportivo (c.d. da trekking) e quindi non avrebbero potuto essere equiparati a tutti gli animali ricondotti ad un “uso biologico”.
Dunque, i rilievi formulati dall’assessorato regionale (ovvero la discrepanza tra gli animali dichiarati e quelli presenti nella banca dati nazionali) non avrebbero potuto legittimare un provvedimento di archiviazione del finanziamento richiesto, in virtù delle osservazioni presentate dalla società ricorrente.
Ed ancora, l’avv. Rubino rilevava in giudizio come la società ricorrente non aveva in alcun modo violato le disposizioni attuative del bando, mentre il provvedimento di archiviazione avrebbe dovuto ritenersi posto in violazione del principio del legittimo affidamento e del favor partecipationis.
Il TAR-Palermo ha accolto il ricorso della società agricola
Ebbene, con sentenza del 16.07.2024, condividendo le argomentazioni sostenute dall’avv. Rubino, il TAR-Palermo ha ritenuto che l’Amministrazione regionale era certamente in possesso di elementi in grado di spiegare la discrepanza dei dati tra il numero di animali dichiarati nella domanda e quelli risultanti nella Banca dati nazionale, differenza non frutto di una omissione o di un errore, ma di una corretta scelta.
Con la predetta pronuncia, dunque, il TAR-Palermo ha accolto il ricorso della società agricola e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento di archiviazione impugnato, condannando l’Assessorato regionale al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente.
Pertanto, per l’effetto di detta pronuncia la società agricola F.V. potrà ottenere i finanziamenti relativi alle annualità dal 2015 al 2018.