L’architetto, originario di Casteltermini, già docente presso l’Università degli Studi di Palermo, si era visto notificare l’ingiunzione di pagamento da parte della Regione Sicilia che chiedeva la restituzione di somme pagate a titolo di compenso per l’attività di esperto svolta a favore della Regione medesima.
Ma il Tribunale di Palermo ha sospeso l’ingiunzione.
Il caso
L’architetto in questione (già docente ordinario in Architettura Tecnica e Composizione Architettonica Urbana presso le facoltà di Ingegneria e di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo) ha partecipato quale libero professionista ad una procedura selettiva indetta dal Dipartimento Nazionale della Funzione Pubblica e finalizzata al conferimento di incarichi di collaborazione professionale “per il supporto alle amministrazioni territoriali nella gestione dei procedimenti amministrativi complessi, con particolare riferimento a quelli connessi all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.
Superate le varie prove della procedura selettiva, il docente ha stipulato con la Regione Sicilia un contratto di lavoro autonomo svolgendo, nella qualità di esperto, attività di supporto e consulenza per il rafforzamento della capacità amministrativa degli Enti del territorio regionale coinvolti negli interventi di semplificazione dei procedimenti nell’ambito degli appalti per la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale siciliano.
Completate le attività progettuali e raggiunti gli obiettivi prefissati, la Regione Sicilia ha liquidato all’architetto il compenso e gli onorari previsti.
Subito dopo, tuttavia, ha disposto, con provvedimento del 2.8.2023, la risoluzione del contratto di lavoro autonomo, asserendo la carenza, in capo all’interessato, di un requisito ritenuto indefettibile ai fini della partecipazione alla procedura selettiva in precedenza promossa: quello del “non essere in quiescenza”.
Il contenzioso
Pertanto, l’architetto ha conferito mandato difensivo agli Avv.ti Girolamo Rubino e Rosario De Marco Capizzi che hanno contestato, innanzi al Tribunale di Palermo – sez. Lavoro, l’illegittimità della risoluzione contrattuale.
L’Amministrazione Regionale, nel frattempo, ha anche notificato ingiunzione di pagamento, datata 15 aprile 2024, per la restituzione dei compensi ed onorari, quantificati nell’importo di euro 29.435, 00 (oltre interessi per euro 1.742,00).
L’architetto ha, dunque, conferito un nuovo mandato difensivo agli Avv.ti Girolamo Rubino, Rosario De Marco Capizzi e Daniele Piazza, che hanno proposto opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento della Regione Sicilia, chiedendone in via cautelare la sospensione degli effetti.
In particolar modo, i predetti difensori hanno evidenziato come il presunto credito vantato dalla Regione Sicilia fosse del tutto privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, che legittimano il ricorso all’ingiunzione di pagamento.
Ed infatti, in data antecedente alla adozione dell’ingiunzione di pagamento, il ricorrente aveva già promosso -innanzi al Tribunale di Palermo- un giudizio nel quale era stata contestata la fondatezza della pretesa creditoria della Regione.
Pertanto, i predetti legali hanno evidenziato come la pendenza di un contenzioso tra le parti, avente ad oggetto quel presunto credito, non consentisse alla Regione di avviare procedure di tipo esecutivo.
L’ordinanza di sospensione dell’ingiunzione
In totale adesione alle tesi difensive degli Avv.ti Girolamo Rubino, Daniele Piazza e Rosario De Marco Capizzi, il Tribunale di Palermo ha ordinato la sospensione dell’efficacia dell’ingiunzione di pagamento. Ciò in ragione, appunto, “dell’attuale pendenza del processo instaurato innanzi al Giudice del lavoro”.
Pertanto, per effetto del pronunciamento cautelare del Tribunale di Palermo, l’architetto -originario di Casteltermini, già docente universitario- non dovrà pagare l’ importo di 30.000,000 ed oltre euro, a titolo di restituzione onorari e di interessi maturati.