Gli immobili ultimati prima dell’entrata in vigore del vincolo paesaggistico (agosto 1985) sono sanabili senza sanzioni pecuniarie paesaggistiche. Lo sono a maggior ragione se sono stati realizzati da persona diversa degli attuali proprietari.
Il caso
I co-eredi di un appartamento sito al quinto piano e ricadente in una palazzina ubicata nella attuale zona B della Valle dei Templi di Agrigento si sono visti notificare una sanzione pecuniaria per violazione delle norme paesaggistiche.
Infatti, l’appartamento ereditato, seppur realizzato in assenza di un valido titolo edilizio, era stato completato dall’originario proprietario del bene nel 1981 e, a distanza di diversi anni, veniva presentata dalla dante causa degli attuali proprietari apposita domanda di condono edilizio al Comune di Agrigento, previa richiesta del nulla osta alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento.
A fonte della predetta richiesta di nulla osta, la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento accertava la compatibilità paesaggistica dell’unità immobiliare e proponeva all’Assessorato Regionale BB.CC. la sanzione paesaggistica prevista dall’art. 167 del D.lgs. n. 42/2004.
Così nel 2021, sulla scorta della proposta della Soprintendenza di Agrigento, l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, notificava a ciascuno dei comproprietari un’ingiunzione di pagamento, in ragione della asserita maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito con la realizzazione dell’opera abusiva in questione.
Il giudizio davanti al TAR
I comproprietari, ritenendo illegittima la sanzione pecuniaria irrogata nei loro confronti, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino, Vincenzo Airò e Rosario De Marco Capizzi, proponevano un ricorso giurisdizionale innanzi al TAR-Palermo, chiedendo l’annullamento della sanzione.
In particolare, i predetti legali rilevavano in giudizio come il pagamento della sanzione, essendo correlato alla realizzazione di un illecito commissivo, non avrebbe potuto imputarsi ai ricorrenti, non essendo questi gli effettivi costruttori dell’opera considerata abusiva.
Inoltre, gli avvocati Rubino, Airò e De Marco Capizzi, rilevavano che, alla luce delle coordinate ermeneutiche dettate dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 75 del 24 marzo 2022 (pubblicata in G.U. 30 marzo 2022, n. 13), non avrebbero potuto irrogarsi le sanzioni pecuniarie in questione, in quanto il fabbricato era stato ultimato prima della data di apposizione del vincolo paesaggistico introdotto dalla legge 8 agosto 1985 n. 431.
Ebbene, con sentenza depositata in data 09.07.2024, condividendo le tesi difensive sostenute dagli avvocati Rubino,Airò e De Marco Capizzi, il TAR-Palermo ha accolto il ricorso e per l’effetto ha annullato la sanzione pecuniaria illegittimamente irrogata ai ricorrenti.