Il Presidente della Regione Siciliana, su conforme del Consiglio di Giustizia Amministrativa, ha accolto il ricorso straordinario presentato dalla proprietario di un immobile su cui gravava ordinanza di demolizione, adottata dal Comune di Agrigento, ed ha annullato tale ordinanza.
La proprietaria dell’immobile pertanto non dovrà demolire il proprio fabbricato, ma potrà utilizzarlo secondo gli intendimenti originari.
IL CASO
Nel 2005, una signora originaria di Agrigento, acquista un’unità immobiliare (facente parte di un condominio) che al momento dell’atto di compravendita risultava regolarmente accatastato.
Ma nel 2022, a distanza di ben 19 anni dalla edificazione del complesso immobiliare, il Comune di Agrigento notifica alla proprietaria di quell’unità immobiliare un’ordinanza di demolizione con la motivazione secondo cui alcune opere risultano abusivamente realizzate.
In particolare, nell’ ordinanza di demolizione si contesta la diversa distribuzione interna dell’unità immobiliare in questione e la mancata realizzazione del terrapieno esterno e delle scale rappresentate nei grafici del progetto autorizzato con il titolo edilizio del 2003.
IL RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE REGIONE
L’interessata, pertanto, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airò, propone un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana al fine di ottenere l’annullamento, previa sospensione, dell’ordinanza in questione.
In particolare, gli avvocati Rubino e Airò rilevano in primo luogo come le opere asseritamente ritenute abusive dal Comune di Agrigento, in realtà, risalivano ad un periodo antecedente all’atto di acquisto stipulato nel 2005 e, pertanto, la ricorrente non poteva essere considerata l’autrice degli abusi contestati.
Ed ancora, sempre gli avvocati Rubino e Airò evidenziano che la propria assistita non avrebbe avuto la titolarità per poter eseguire i lavori di ripristino dei luoghi, poiché le difformità oggetto di contestazione riguardavano anche parti dell’edificio di proprietà di soggetti terzi e non individuati nell’ordinanza di demolizione.
Infine, i legali deducono l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione, in quanto frutto di una carente ed inadeguata istruttoria, dal momento che il Comune di Agrigento, prima di adottare l’ordinanza di demolizione, avrebbe dovuto riscontrare l’impossibilità per la ricorrente di eseguire il ripristino dei luoghi senza pregiudicare i diritti dei terzi proprietari delle altre unità immobiliari.
PARERE DEL CGA E DECRETO DEL PRESIDENTE REGIONE
All’esito dell’Adunanza delle Sezioni riunite del 27 giugno 2024, il Consiglio di Giustizia Amministrativa, in conformità con il precedente Decreto del Presidente con cui era stata accolta l’istanza cautelare, ha espresso parere favorevole anche all’accoglimento nel merito del ricorso.
Il CGA ha infatti osservato che “il perimetro dell’ordine di demolizione è delineato dal potere di intervento sulla proprietà su cui insiste l’illecito edilizio; di certo non può estendersi alla proprietà esclusiva di soggetti terzi, in ragione del fatto che necessita il rapporto materiale con la res, ossia il potere di rimuovere concretamente l’abuso”.
Ebbene, prendendo atto del parere reso dal CGA, che ha ritenuto illegittimita l’ordinanza di demolizione impugnata, il Presidente della Regione Siciliana, con decreto del 5 agosto 2024, ha accolto il ricorso straordinario ed ha annullato l’ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Agrigento.
Pertanto, per effetto dell’accoglimento del ricorso straordinario la proprietaria del fabbricato non dovrà procedere alla demolizione della propria unità immobiliare.