Una vera e propria odissea per fruire del porto d’armi e poter andare a caccia. L’ha vissuta un favarese a proposito del suo porto d’armi. Prima gli viene dato, poi ritirato, poi ridato su provvedimento giudiziario, poi ancora non rinnovato, infine rinnovato per sentenza. Ma grazie all’avvocato Mariella Lo Giudice, la vicenda ha buon esito per ben due volte.
la revoca della questura e il divieto di detenzione armi della prefettura
In data 15 luglio 2015, la Questura di Agrigento rilasciava al favarese la licenza di porto di fucile ad uso tiro a volo e caccia, ma in data 14 dicembre 2018 la stessa Questura revocava quella licenza a causa di una lite in famiglia.
Tuttavia, in data 14 settembre 2019, la Tenenza di Favara del comando Legione Carabinieri Sicilia restituiva “in autotutela” al ricorrente le armi poste sotto sequestro e il titolo di polizia.
Senonché, in data 17 settembre 2019, la Prefettura di Agrigento emanava, a carico del favarese, un provvedimento di divieto di detenzione di armi e munizioni sulla base del medesimo precedente rilievo della lite in famiglia.
il primo ricorso al tar avverso il provvedimento prefettizio
Quest’ultimo provvedimento veniva pertanto impugnato dall’interessato (assistito e difeso dall’avvocato Mariella Lo Giudice) con ricorso davanti al TAR-Sicilia di Palermo che, con sentenza del 30 giugno 2021, accoglieva il ricorso e annullava il divieto della Prefettura.
Secondo il giudice amministrativo, infatti, il provvedimento prefettizio di divieto di detenzione armi e munizioni risultava viziato per eccesso di potere sotto il profilo dell’illogicità e del difetto di istruttoria e di motivazione.
A parere del TAR, invero, la lite in famiglia sarebbe avvenuta per ragioni del tutto occasionali e contingenti all’interno dell’abitazione del ricorrente e nei confronti del figlio e della compagna del figlio, peraltro non conviventi col ricorrente.
Di conseguenza, la Prefettura di Agrigento, in data 13 settembre 2021, dava esecuzione alla sentenza del TAR, acclarando l’annullamento del provvedimento di divieto di detenzione armi, munizioni e altri materiali esplodenti.
il secondo ricorso al tar avverso il diniego del rinnovo del porto d’armi
Annullato il divieto prefettizio, il favarese poteva così utilizzare fattualmente il proprio porto d’armi ad uso tiro al piattello e caccia.
Ed anzi, in prossimità della scadenza di quel porto d’armi, egli presentava alla Questura di Agrigento istanza di rinnovo, ottenendo -per tutta risposta e alla fine dell’iter procedimentale-
Il rigetto dell’istanza di rinnovo.
Le motivazioni del rigetto risiedono in una prognosi di abuso delle armi fondata su alcuni fatti risultanti dalla nota informativa degli organi di Polizia.
Il favarese, pertanto, impugna il provvedimento di rigetto della Questura, con l’assistenza e difesa dell’avvocato Mariella Lo Giudice che, nei motivi del ricorso, assume l’inconsistenza sul piano fattuale degli episodi contestati dalla Questura con il provvedimento impugnato, lamentando altresì la violazione della normativa in tema di rilascio e revoca dei titoli di P.S. e rilevando l’illogicità manifesta per contraddittorietà con i precedenti deliberati della stessa amministrazione dell’Interno.
la sentenza del tar pubblicata il 12 agosto
Il TAR-Sicilia di Palermo, condividendo le argomentazioni difensive dell’avvocato Mariella Lo Giudice, con sentenza pubblicata il 12 agosto scorso, ha annullato il diniego di rinnovo del porto d’armi, rilevando come non risulti formulata una “congrua motivazione circa le ragioni, concrete ed attuali, da cui possa desumersi il rischio di un abuso delle armi”.
Il favarese pertanto potrà continuare ad esercitare il suo hobby di tiro al piattello e la sua passione per la caccia.
L’odissea vissuta, inoltre, farà probabilmente meglio assaporare la vittoria in giudizio e gli effetti di essa.