Il dipendente che sia stato condannato per un reato contro la pubblica amministrazione va licenziato senza preavviso. L’eventuale procedimento disciplinare a suo carico può essere legittimamente sospeso sino a quando non si conclude il processo penale per lo stesso fatto. La sentenza del processo penale sarà poi vincolante alla ripresa e nel prosieguo del procedimento disciplinare e della sanzione da irrogare.
E’ quanto si può desumere dalla sentenza dalla sentenza della Corte d’Appello di Palermo del 31 luglio ultimo scorso che ha confermato una sentenza data dal Tribunale di Sciacca, in qualità di Giudice del Lavoro.
I procedimenti disciplinari a carico del messo notificatore del Comune di Santa Ninfa
Nel 2013, il Comune di Santa Ninfa e, nello specifico l’Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD), a seguito delle risultanze di un controllo ispettivo bancario, instaurava un procedimento disciplinare nei confronti di un proprio dipendente, preposto alla funzione di messo notificatore.
A quest’ultimo veniva contestato di aver sottratto, durante l’esercizio della propria funzione pubblica, posta destinata al Segretario comunale e di aver omesso atti che avrebbe dovuto compiere nell’espletamento delle proprie mansioni. Pertanto, sulla scorta di tali fatti, l’UPD irrogava a tale dipendente la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per sei mesi, con privazione della relativa retribuzione.
Tuttavia nel 2015, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca, ritenuta la sottrazione di alcuni titoli cambiari da parte del medesimo dipendente, notificava al Comune di Santa Ninfa il decreto di fissazione di udienza preliminare disposto dal GUP del Tribunale di Sciacca, in cui veniva contestato a detto lavoratore il reato di peculato, per essersi impossessato impropriamente della complessiva somma di € 64.520,64 spettante all’istituto bancario.
A fronte di detta circostanza, l’UPD avviava un nuovo procedimento disciplinare nei confronti del dipendente comunale, contestandogli la commissione di fatti sanzionabili con l’irrogazione del licenziamento senza preavviso.
A seguito di ciò si teneva l’audizione avanti l’UPD in cui il dipendente si dichiarava estraneo ai fatti contestati e, conseguentemente, l’Ufficio Disciplina sospendeva il relativo procedimento disciplinare fino alla definizione del connesso giudizio penale.
All’esito del procedimento penale conclusosi solamente nel 2021, l’Ente comunale decideva di riattivare il procedimento disciplinare in precedenza sospeso e, nel 2022 irrogava la sanzione del licenziamento senza preavviso, che, tuttavia, veniva impugnata dal messo notificatore avanti al Giudice del Lavoro del Tribunale di Sciacca, per asserita illegittimità del licenziamento, discendente dalla presunta violazione di diverse norme contenute nel D.lgs. 165/2001-Testo Unico Pubblico Impiego.
L’impugnazione del licenziamento davanti al Giudice del Lavoro
Al fine di resistere a tale azione si costituiva in giudizio il Comune di Santa Ninfa, con il patrocinio dell’Avvocato Girolamo Rubino, che rilevava sotto vari profili la legittimità del licenziamento irrogato, nonché la correttezza dell’intera procedura disciplinare posta in essere dall’UPD.
In particolare, detto legale rilevava in giudizio l’infondatezza delle tesi avversarie, ed evidenziava come il Comune di Santa Ninfa aveva pienamente rispettato il principio di immediatezza della contestazione, avendo l’Ente avuto piena ed esaustiva conoscenza delle illegittime condotte poste in essere dal proprio dipendente solo a seguito della notificazione del Decreto di fissazione di udienza preliminare emesso dal GUP del Tribunale di Sciacca.
Inoltre, l’Avv. Rubino rilevava in giudizio come del tutto correttamente l’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari aveva esercitato il potere discrezionale di sospendere il procedimento disciplinare, avendo questo ad oggetto l’accertamento di fatti di rilevanza penale di particolare complessità e sottoposti al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, con la conseguenza che la sospensione del procedimento di cui si era avvalsa l’Amministrazione comunale non poteva che considerarsi conforme alla normativa prevista dal D.lgs. 165 del 2001.
Le sentenze del Tribunale di Sciacca
Condividendo le argomentazioni difensive sostenute dall’Avv. Rubino, il Tribunale di Sciacca, in funzione del Giudice del Lavoro, con ordinanza rigettava il ricorso proposto dal dipendente e condannava quest’ultimo al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Santa Ninfa.
Nondimeno al fine di contestare la correttezza della prefata pronuncia e la legittimità del licenziamento irrogato dal Comune di Santa Ninfa, tale dipendente proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Sciacca, che con sentenza del gennaio del 2024, condividendo le eccezioni sollevate dall’Avvocato Rubino, rigettava l’opposizione e condannava altresì detto dipendente alla refusione delle spese di giudizio in favore dell’Ente.
Il reclamo innanzi alla Corte d’Appello di Palermo
Ciononostante, tale dipendente, al fine di chiedere la riforma della predetta decisione, proponeva reclamo innanzi alla Corte di Appello di Palermo.
Conseguentemente, al fine di resistere a tale ulteriore azione si costituiva in giudizio il Comune di Santa Ninfa, sempre con il patrocinio dell’Avvocato Girolamo Rubino, il quale, rilevava in giudizio l’infondatezza del reclamo e al contempo deduceva la correttezza dell’intero procedimento disciplinare avviato dall’UPD e culminato con l’irrogazione della sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso disposta nei confronti del dipendente.
Ebbene, con sentenza del 31.07.2024, condividendo le argomentazioni difensive sostenute dall’Avv. Rubino, la Corte di Appello di Palermo, ha rilevato la legittimità del licenziamento disposto dal Comune di Santa Ninfa nei confronti del proprio dipendente, ed ha conseguentemente ritenuto infondato il reclamo proposto da tale lavoratore, confermando integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di Sciacca, in funzione del G.d.L..
Infine, con la predetta pronuncia la Corte di Appello di Palermo ha altresì condannato l’appellante alla refusione delle spese di lite in favore del predetto Ente.