Il ritardo nell’ultimazione dei lavori, dovuto alle sospensioni e varianti disposte dall’ ente appaltante, è requisito sufficiente per il risarcimento del danno da ritardo a favore dell’impresa aggiudicataria, in base al meccanismo del prezzo chiuso. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione in un giudizio nel quale la parte convenuta e quella attrice erano rispettivamente il Consorzio ASI di Agrigento e l’impresa mandataria di un R.T.I. (Raggruppamento Temporaneo di Imprese)
i lavori di realizzazione di un centro integrato
Nel 1994, un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), comprendente una impresa mandataria e 4 mandanti, si aggiudica i lavori di realizzazione di un centro integrato per servizi sociali, reali e tecnologici, relativi all’aggiornamento industriale Aragona-Favara.
L’ente pubblico appaltante e finanziatore del centro integrato è il Consorzio ASI di Agrigento. Il quale -durante l’esecuzione dei lavori- dispone due sospensioni dei lavori e due perizie di varianti che comportano ritardi nell’ultimazione dei lavori che vengono così conclusi dal RTI nel 2002.
il giudizio per il risarcimento del danno
Così, l’impresa mandataria. con il patrocinio dell’avv. Girolamo Rubino, conviene in giudizio dinanzi al Tribunale di Agrigento l’ente appaltante, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti per i costi aggiuntivi sostenuti a causa del ritardo nell’ultimazione dei lavori, dal momento che tali ritardi non dipendevano affatto dalla volontà dell’impresa.
Il giudizio di primo grado si conclude con la sentenza del Tribunale di Agrigento che condanna il Consorzio ASI di Agrigento al pagamento di € 277.962,46 a titolo di risarcimento danni.
Tale sentenza viene appellata da entrambe le parti. Ma, con decisione del febbraio del 2018, la Corte di Appello di Palermo rigetta l’appello, confermando la sentenza del Tribunale di Agrigento.
il Consorzio ASI di Agrigento propone ricorso in Cassazione
A questo punto, il Consorzio ASI di Agrigento propone ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello.
L’impresa mandataria del RTI, a sua volta, propone un controricorso, sempre con il patrocinio dell’avv. Girolamo Rubino. Il quale eccepisce l’inammissibilità del ricorso in Cassazione proposto dal Consorzio ASI, adducendo che le censure proposte risultavano generiche e non autosufficienti.
L’avv. Rubino adduce inoltre che -in applicazione del meccanismo del c.d. prezzo chiuso– l’impresa mandataria abbia diritto al risarcimento per i ritardi imputabili al Consorzio ASI.
la decisione della Suprema Corte
Ebbene, la Suprema Corte di Cassazione, Sez. I, condividendo le argomentazioni difensive sostenute dall’avv. Rubino, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Consorzio ASI, confermando la sentenza impugnata e condannandolo al pagamento delle spese giudiziali in favore dell’impresa mandataria del RTI.
In particolare, la Suprema Corte ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Palermo, secondo cui nel caso in esame deve trovare applicazione -così come sostenuto dall’avv. Rubino– il meccanismo del prezzo chiuso.
Pertanto, l’impresa mandataria del RTI avrà diritto ad ottenere il risarcimento di euro 277.962,46 in danno del Consorzio ASI di Agrigento.