Resta per il momento in vigore il calendario venatorio 2024/2025, approvato con decreto del presidente della regione siciliana Renato Schifani (titolare ad interim dell’assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea) il 17 luglio scorso. Lo ha deciso il Presidente del TAR-Palermo-Sez. III
Cosa prevede il calendario venatorio 2024/2025?
Prevede la preapertura della caccia al colombaccio e alla tortora selvatica nei giorni 1,2,4,7,8 e 11 settembre 2024; inoltre, prevede l’apertura generale della stagione venatoria a far data dal 15 settembre (anziché dal 1° ottobre 2024); infine, prevede il prelievo per le specie concernenti la quaglia, la beccaccia e il cinghiale.
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Il ricorso delle associazioni anti-caccia
Ma, come ogni anno, numerose associazioni anti-caccia hanno hanno proposto ricorso avanti al TAR-Palermo, onde ottenere sia l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione del decreto citato, sia l’adozione di provvedimenti cautelari urgenti ex art. 56 del codice di procedura amministrativa.
Le predette associazioni hanno lamentato, nel ricorso proposto, l’asserito stato di emergenza e di crisi meteoclimatica, ambientale ed ecologica della regione siciliana.
L’intervento in giudizio delle associazioni pro-caccia
Ovviamente -oltre alla regione siciliana- numerose altre associazioni pro-caccia si sono costituite e sono intervenute in giudizio. Nello specifico, si tratta dell’ Unione Associazioni Venatorie Siciliane – UN.A.VE.S, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, dell’ associazione LCS – Liberi Cacciatori Siciliani, dell’ A.N.CA. – Associazione Nazionale Cacciatori, dell’ associazione Italcaccia Sicilia, del Comitato Regionale Anuumigratoristi Sicilia (con il patrocinio dell’avvocato Alfio Barbagallo), la Federazione Italiana della Caccia- Consiglio Regionale Sicilia.
Le associazioni pro-caccia hanno eccepito l’infondatezza della richiesta di misura cautelare avanzata dalle associazioni ricorrenti, in quanto essendosi già quasi pienamente svolta l’apertura anticipata della stagione venatoria non avrebbero potuto considerarsi sussistenti i presupposti di estrema gravita e urgenza richiesti per la concessione della misura cautelare.
In particolare, gli avvocati Rubino e Valenza hanno dedotto che la regione siciliana ha varato un calendario venatorio, in relazione ai periodi ed alle specie cacciabili, pienamente rispettoso di quanto prescritto dalla normativa statale e regionale, nel rispetto del principio di precauzione e di piena conservazione del patrimonio faunistico.
Il decreto presidenziale TAR
Ebbene, con decreto del 10.09.2024, condividendo le argomentazioni difensive sostenute dagli avvocati Rubino,Valenza, Barbagallo e dall’Avvocatura dello Stato, il Presidente TAR-Palermo, Sez. III, ha osservato che, essendosi già quasi interamente svolta l’apertura anticipata della stagione venatoria 2024/2025, in quanto residuerebbe solamente la giornata dell’11 settembre 2024, non possono considerarsi sussistenti i presupposti di estrema gravità ed urgenza per la concessione di una misura cautelare di cui all’art. 56 CPA, potendosi invece ormai attendere la celebrazione dell’udienza in camera di consiglio fissata per la data del 25 settembre 2024.
Con li predetto decreto il Presidente del TAR-Palermo ha dunque rigettato l’istanza cautelare formulata dalla associazioni ambientaliste ricorrenti e pertanto rimarrà in vigore il calendario venatorio stilato dalla Regione Siciliana per la stagione 2024/2025.