Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, con propria ordinanza, ha confermato quella del TAR, rigettando l’appello cautelare proposto da una ditta esercente l’attività di ottico ed osservando -tra l’altro- che le asserite esigenze cautelari non sono sussistenti, stante l’imminente trattazione del merito del ricorso proposto in primo grado, fissato per il prossimo 7 ottobre
Della vicenda ci eravamo occupati il 4 luglio scorso, ovverosia il giorno dopo che il TAR-Sicilia di Palermo aveva respinto il ricorso cautelare con ordinanza, poi impugnata con appello proposto davanti al CGA della Regione Sicilia ed odiernamente respinto, come il ricorso cautelare di primo grado.
Ce ne eravamo occupati con un articolo che può essere letto cliccando qui. E per l’occasione avevamo parlato di “interessante ordinanza del TAR Sicilia di Palermo che respinge la domanda cautelare di una ditta di ottica che lamentava l’apertura di altra analoga attività in violazione del contingentamento che però aveva smesso di essere in vigore dal mese di febbraio di quest’anno”.
Ecco in sintesi la questione
La ditta V.a.C., con sede a Gangi (PA), nel marzo del 2024, trasmetteva la segnalazione certificata di inizio attività (scia) con annessa domanda di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di ottico nel Comune di Ganci che comunicava la ricevibilità della scia presentata. Ma la ditta F. snc, altra ditta di ottica già operante nel Comune di Gangi, con apposite istanze, diffidava invano il Comune di Gangi ad inibire la prosecuzione dell’attività di ottico da parte della V.a. C..
Dato il mancato riscontro delle predette diffide, l’ottica F. snc, proponeva un ricorso giurisdizionale innanzi al TAR-Palermo, chiedendo la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Gangi su tali istanze. Inoltre, col ricorso, chiedeva l’annullamento, previa adozione delle misure cautelari, degli “atti di assenso”(le comunicazioni di ricevibilità) relativi alla scia presentata dalla ditta V.a.C. e della presunta “autorizzazione per l’apertura di una terza attività di ottica rilasciata dal Comune di Gangi”.
Il Comune di Gangi, in persona del sindaco Giuseppe Ferrarello, si costituiva in giudizio col patrocinio dell’Avv. Girolamo Rubino, il quale, nell’interesse dell’Ente eccepiva l’inammissibilità e/o l’infondatezza del ricorso. Pure, si costituiva l’ottica V.a.C., con il patrocinio dell’Avv. Gandolfo.
Liberalizzazione dell’attività di ottico da febbraio 2024
I legali rilevavano come il Comune di Gangi non avesse mai rilasciato alcuna autorizzazione, non essendo questa necessaria per l’esercizio dell’attività di ottico, in quanto l’art. 92 della L.R. n. 3/2024 – nell’abrogare l’art. 1 della legge regionale n. 12/2004 – ha previsto una liberalizzazione dell’attività di ottico, eliminando qualsivoglia contingentamento.
Con ordinanza del 03.07.2024, condividendo le tesi difensive sostenute dall’Avv. Rubino e dall’Avv. Gandolfo, il TAR-Palermo ha respinto l’istanza cautelare proposta dalla ditta ricorrente, condannandola anche al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Gangi.
Il ricorso in appello per il provvedimento cautelare
Ma l’ottica F.snc ha proposto appello innanzi al CGA avverso l’ordinanza TAR.
Anche nel giudizio di appello si sono costituiti il Comune di Gangi, con il patrocinio dell’Avv. Girolamo Rubino, e la ditta V.a.C. con il patrocinio dell’Avv. Gandolfo.
Nell’ambito di tale giudizio l’Avv. Rubino ha rilevato, tra le altre cose, l’infondatezza dell’appello, volto ad ottenere un provvedimento cautelare, stante la fissazione della trattazione del merito del ricorso proposto innanzi al T.A.R. per la prossima udienza del 7 ottobre 2024 e, dunque, dell’insussistenza di alcun ipotetico pregiudizio per la ditta ricorrente.
Respinto il ricorso cautelare in appello, il merito è fissato al 7 ottobre
Ebbene, con ordinanza del 09.09.2024, condividendo le argomentazioni difensive sostenute dagli Avv.ti Rubino e Gandolfo, il CGA ha rigettato l’appello cautelare proposto dall’ottica F.snc., condannandola alla refusione delle spese di lite in favore del Comune di Gangi e della ditta V. a. C. .
Pertanto, per effetto della detta ordinanza, la ditta l’ottica V.a.C. potrà continuare ad esercitare legittimamente la propria attività e ad offrire un migliore servizio alla comunità di Gangi, nelle more del giudizio di merito che è fissato per il 7 di ottobre.