Interessante sentenza del Tribunale di Sciacca, in qualità di Giudice del Lavoro, in ordine alla classificazione delle condotte di un Comune come non dequalificanti, non demansionanti e non mobbizzanti
Dalla sentenza emergono tre interessanti aspetti.
Il primo riguarda la cancellazione dall’albo degli avvocati del dipendente comunale che è da ascrivere in ogni caso all’Ordine che provvede alla cancellazione medesima e mai all’Amministrazione Comunale.
Il secondo aspetto riguarda la liceità di assegnare il dipendente ad altro incarico quando ne faccia richiesta a cagione di procedimento disciplinare in corso.
Il terzo aspetto (in cui può essere assorbito il secondo) concerne la liceità di cambiare al dipendente l’incarico di Posizione Organizzativa, se il nuovo incarico rientra nella stessa categoria professionale attribuita dal CCNL di comparto al dipendente.
Il caso
Un dipendente del Comune di Partanna, inquadrato nella categoria D3, originario di Castelvetrano, è stato a lungo Vicesegretario Generale – Capo del 1° Settore Affari generali ed Avvocato dell’Ente.
Tuttavia, ad un certo punto della sua carriera, ha ritenuto di aver subito danni, derivanti da asserite condotte demansionanti, discriminanti, dequalificanti e mobbizzanti da parte dell’Amministrazione Comunale da cui dipendeva. Così, ha citato innanzi al Tribunale di Sciacca, in funzione del Giudice del Lavoro, il Comune di Partanna, per ottenerne la condanna e il risarcimento del presunto danno patrimoniale e non patrimoniale, discendente da condotte asseritamente illecite.
Il Comune di Partanna si è costituito in giudizio ed ha conferito mandato difensivo all’Avv. Girolamo Rubino, il quale, con il proprio scritto difensivo, ha eccepito che la ricostruzione fattuale prospettata dal dipendente ricorrente non fosse corrispondente al vero. Ed ha inoltre eccepito che i paventati danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dalle asserite condotte dequalificanti, demansionanti e mobbizzanti non fossero sussistenti.
La difesa dell’avvocato Rubino
L’Avvocato Rubino ha infatti esplicitato che la cancellazione dall’albo degli Avvocati non fosse da ascrivere al Comune di Partanna, bensì al Consiglio dell’Ordine di Marsala, in ragione dell’incompatibilità tra la funzione di Avvocato e alcuni incarichi amministrativi ricoperti dallo stesso presso altre Amministrazioni comunali durante un periodo di aspettativa.
Inoltre, ha chiarito che la contestata rimozione dall’Incarico di Capo della Polizia Municipale del Comune di Partanna (disposta nei suoi confronti e da lui asseritamente ritenuta frutto di una condotta ritorsiva e dequalificante dell’Ente) in realtà fosse avvenuta a fronte di una richiesta di assegnazione ad altro incarico, presentata dal lavoratore a seguito di un procedimento disciplinare aperto nei suoi confronti, sicchè non avrebbe potuto configurarsi alcuna finalità ritorsiva o mobbizzante in tale azione.
Ancora, l’Avv. Rubino ha rilevato come l’assegnazione dell’incarico di posizione organizzativa –Area staff Ufficio del Giudice di Pace e Ufficio CUC, attribuito al ricorrente e contestata in giudizio, fosse una condotta illecita e demansionante, dal momento che tale incarico rientrava nella categoria professionale (D3) attribuita dai CCNL di comparto al dipendente.
In definitiva, dallo scritto difensivo dell’avv. Rubino è risultato che tutte le asserite condotte illecite, demansionanti e mobbizzanti contestate al Comune di Partanna fossero inconferenti e infondate, risultando palese la legittimità dell’operato del Comune.
La sentenza del Giudice del Lavoro
Con sentenza del 27.09.2024, condividendo le argomentazioni difensive sostenute dall’Avv. Rubino, il Tribunale di Sciacca -in funzione di Giudice del Lavoro- ha rigettato il ricorso presentato dal dipendente comunale, rilevando la mancata prova dell’an nella condotta illecita contestata al Comune di Partanna.
Inoltre, con la sua pronuncia, il Tribunale di Sciacca ha condannato il lavoratore ricorrente alla refusione delle spese di giudizio.