Continua la querelle tra la ditta Catanzaro -che vuole costruire l’impianto di trattamento e recupero della frazione organica da raccolta differenziata dei rifiuti- e il Comune di Montallegro -quell’impianto non lo vuole nel suo territorio
Ma prima occorre risolvere il busillis della distanza del costruendo impianto dal centro abitato: ci sono i tre chilometri previsti dalla legge? E come vanno misurati?
Ci penserà il TAR Sicilia di Palermo a stabilirlo nell’udienza di merito, fissata per il 17 gennaio dell’anno che verrà, con la discussione della causa tra il Comune di Montallegro e la ditta Catanzaro Costruzioni, fautrice dell’impianto di rifiuti umidi di cui è questione.
Il caso
Ma andiamo con ordine e torniamo indietro nel tempo, all’anno 2017, quando la Ditta Catanzaro Costruzioni srl ha avviato il procedimento per la realizzazione dell’impianto ed ha ottenuto dalla Regione Siciliana i relativi provvedimenti autorizzativi, nonostante la contrarietà del Comune di Montallegro, nel cui territorio (precisamente in contrada Rocca di Gallo) l’impianto doveva sorgere.
Il Comune di Montallegro, in persona del Sindaco Giovanni Cirillo, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airò, ha dovuto impugnare innanzi al TAR i provvedimenti ottenuti dalla Ditta Catanzaro Costruzioni srl.
La delibera delimitativa dell’abitato
Con l’impugnazione, è stata censurato, tra l’altro, il mancato rispetto della distanza minima di 3 km tra il realizzando impianto ed il centro abitato del Comune, come delimitato con deliberazione commissariale del 21 giugno 2021.
In pratica, gli avvocati difensori del Comune hanno rilevato come i provvedimenti regionali si basassero su una falsa rappresentazione delle distanze come prodotte dalla ditta Catanzaro.
E così, a fronte delle censure mosse dagli avvocati Rubino e Airò, il TAR Palermo aveva fissato l’udienza di merito, onerando previamente la Regione di istruire la pratica della distanza tra l’impianto dei rifiuti e il centro abitato del Comune di Montallegro sulla base della deliberazione commissariale del 21 giugno 2021.
Il ricorso incidentale
Ma la Ditta Catanzaro Costruzioni srl a quel punto ha proposto un ricorso incidentale innanzi al TAR- Palermo, contestando l’illegittimità della prefata deliberazione commissariale.
Di conseguenza, il TAR ha dovuto disporre direttamente la verificazione dei luoghi e l’accertamento dell’effettiva distanza dell’area destinata all’impianto dal centro abitato, nominando come verificatore il Preside della facoltà di ingegneria e architettura dell’Università Kore di Enna, il quale ha delegato alla verificazione il Prof. Ing. Mariangela Liuzzo.
L’udienza del 17 gennaio
Ebbene, il verificatore Prof. Ing. Mariangela Liuzzo ha ritenuto che la distanza dal perimetro del centro abitato si intenda misurata dalla recinzione dell’impianto e che pertanto l’effettiva distanza risulta inferiore alla soglia dei 3 Km.
Pertanto, il Presidente del TAR Sicilia –Palermo, Sez. II, in data 24 ottobre 2024, ha ordinato il rinvio della discussione della causa all’ udienza fissata per il giorno 17 gennaio 2025, in cui il giudice adito dovrà prendere atto delle risultanze dell’esperita verificazione, ed inoltre, dovrà pronunciarsi nel merito.