Premetto che cercherò di dare la mia oggettiva opinione in merito all’esatta interpretazione da dare alle nuove disposizioni cimiteriali, astenendomi dal dare giudizi personali di merito (sulla bontà della riforma) o di semplice opportunità (sul comportamento tenuto nella fattispecie dalle parti interessate), desiderando solamente e semplicemente apportare un piccolo contributo di chiarimento, dichiarandomi disponibile ad un civile e costruttivo confronto.
La materia che stiamo trattando è interamente disciplinata nell’art. 75 bis (intitolato: assegnazione dei cadaveri nei loculi) del nuovo regolamento cimiteriale.
Detto articolo è composto da nove commi, dal comma n. 1 al comma n. 8 bis.
Tralascio qui di considerare gli aspetti che non ci interessano, perché riguardano i criteri generali di tumulazione delle salme nei vari loculi al momento del decesso (artt. 1, 2 e 3).
Esaminiamo, dunque, la materia che invece ci interessa, per capire come risulta ad oggi disciplinata la questione relativa alla estumulazione delle salme ed alla loro ri-tumulazione in altra diversa sezione o loculo, per consentire il ricongiungimento di persone legate tra loro in vita da vincolo di matrimonio o di parenti in linea retta di primo grado.
Viene, innanzitutto, affermato un principio di carattere generale, in base al quale “è consentita l’estumulazione di una salma da una sezione all’altra e da un loculo all’altro (ovviamente, in questo caso, all’interno della stessa sezione) solo se si tratti di ricongiungimento di persone legate (tra loro) in vita da vincolo di matrimonio o di parenti in linea retta di primo grado” (art. 4).
Detto questo, i successivi commi distinguono, ai fini del ricongiungimento familiare, a seconda che si tratti di casi di “trasferimento” di salme in altre sezioni o in altri loculi “già esistenti” (e che si sono resi liberi a seguito di precedente estumulazione, perché, per esempio, portate nelle cappelle gentilizie, nell’ossario o nella colombaia) oppure che si tratti di sezioni e loculi di “nuova costruzione” .
Nel primo caso (trasferimenti in sezioni e loculi “già esistenti”), la condizione affinchè si possa “trasferire” una salma è che si liberi un loculo situato nella stessa facciata della sezione cimiteriale o nella facciata frontale di altra sezione DOVE SI TROVA GIA’ TUMULATO IL PARENTE con il quale si chiede la ricongiunzione familiare (art. 5).
Non è possibile trasferire la salma prima di un anno dalla sua tumulazione (art. 6).
Nel caso di più aventi diritto avrà, ovviamente, la precedenza colui il quale avrà inoltrato la richiesta per primo e, quindi, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande (art. 7).
Nel caso di trasferimento di salme in sezioni e loculi “già esistenti” il regolamento non pone limiti quantitativi minimi né massimi in ordine al numero dei trasferimenti possibili: si potranno, dunque, assegnare tutti i posti che si renderanno disponibili.
Tutto questo credo che fosse già previsto nel vecchio regolamento.
La novità è rappresentata, invece, da quanto viene stabilito, adesso, nell’art. 8), in base al quale è possibile la tumulazione di defunti (intesa quale trasferimento di salme) anche nei loculi di “nuova costruzione”, sempre al fine di consentire la ricongiunzione familiare (alla stessa stregua di quanto prima era previsto, ma solo nelle sezioni e loculi “già esistenti”).
Tuttavia, nelle sezioni di “nuova costruzione” la tumulazione di defunti (per trasferimento) è consentita solamente nella misura massima del 10% (arrotondata per eccesso) calcolata sulle singole file (per esempio, se ogni singola fila è composta da 20 posti, in un numero massimo di 2 per fila).
Si specifica che la provenienza dei defunti può avvenire “anche da file diverse” (dandosi per scontato che, ovviamente, la provenienza viene ammessa dalla stessa fila) e che le due salme (ricongiunte) possono essere collocate anche in senso orizzontale (essendo ammesso che si possano collocare anche in senso verticale).
Dal tenore letterale usato dalla norma in commento e dall’interpretazione sistematica della stessa norma, si ricava chiaramente e per esclusione che i defunti da ricongiungere possono provenire entrambi dalla stessa o da diversa fila, ma non possono provenire entrambi da “sezioni diverse”, perché, da un lato, è lo stesso comma 8) ad escluderlo, e, dall’altro, perché (per parità di trattamento) non potrebbe essere consentito nella sezione di “nuova costruzione” ciò che risulta essere escluso nelle sezioni “già esistenti”.
In definitiva, nel caso di decesso di una persona questa ha diritto ad essere tumulata nella nuova sezione e qualora in “altra sezione già esistente” del medesimo cimitero vi si trovi già tumulata persona a questi legata in vita da vincolo di matrimonio o di parentela entro il primo grado potrà essere trasferita (nella disponibilità del 10% dei loculi disponibili per fila) per ricongiungimento nella nuova sezione assieme al proprio congiunto. Nel caso in cui il familiare da ricongiungere si trovi già collocato in altra fila della stessa nuova sezione, entrambe, in tal caso potranno essere spostate (questo il senso da attribuire all’espressione: “provenienti anche da file diverse”) e poste l’una accanto all’altra anche in senso orizzontale.
Se sono più gli aventi diritto è chiaro che (per interpretazione sistematica e per parità di trattamento) non potrà che darsi la precedenza a chi ha inoltrato la richiesta per primo, sempre secondo l’ordine cronologico delle domande.
Infine, viene precisato che “nel caso in cui, nello stesso giorno viene presentata una richiesta in riferimento a quanto previsto dal punto 8) viene registrato un decesso, nell’assegnazione del loculo, ha la precedenza la persona deceduta” (art. 8 bis). Ossia, prima si procede alla tumulazione dei defunti e solo dopo si potrà dare seguito al trasferimento per ricongiunzione familiare.
Mi sembra fin troppo evidente che in nessun caso si faccia riferimento al trasferimento contestuale di due salme da due sezioni diverse per essere ricongiunte in una terza sezione, sia essa di vecchia o di nuova costruzione.
Avv. Domenico Russello