UNA DENUNCIA PER APPURARE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLO STRUMENTO INTRODOTTO DAL LEGISLATORE SICILIANO NEL 2003. LA LISTA REGIONALE DI MOBILITA’ ORIZZONTALE VIOLA LE LEGGI REGIONALI?
Il mancato pagamento della mobilità ed il diverso utilizzo delle risorse destinate al Fondo di garanzia sarebbero alla base di una denuncia depositata presso un Tribunale del Lavoro siciliano che avrebbe avviato l’indagine.
Nel 2013, dalle indiscrezioni raccolte, l’Amministrazione Regionale in luogo di corrispondere gli emolumenti dovuti al personale posto in mobilità attraverso il Fondo di garanzia, previsto e disciplinato dall’articolo 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n.4, avrebbe utilizzato arbitrariamente le risorse appostate sul capitolo di bilancio 318110 per corrispondere una quota pari al 7 per cento a tutti gli operatori collocati in Cassa Integrazione in deroga.
Emergerebbe dall’indiscrezione che l’Amministrazione avrebbe utilizzato le risorse del Fondo di garanzia per fini diversi dai quali sono destinati per legge, con l’aggravante che tali risorse venivano concesse ed elargite in violazione di legge. Infatti, tale Istituto della Cassa integrazione in deroga, secondo quanto riferito dalla richiamata indiscrezione, non risulterebbe essere prevista né per gli Enti senza scopo di lucro e vincolati all’amministrazione regionale da un atto di concessione amministrativa (un provvedimento nazionale dello scorso 1 agosto nega l’accesso agli ammortizzatori sociali ai soggetti privati senza finalità di lucro), né tantomeno dal Contratto collettivo di lavoro di categoria vigente il quale, in Sicilia per gli operatori rimasti senza incarico, prevede solo ed esclusivamente la mobilità e l’accesso al Fondo di Garanzia di cui articolo 132 della legge regionale n. 4/2003.
Quindi, potrebbero essere state utilizzate in violazione di legge le risorse del Fondo di garanzia destinato agli operatori posti in mobilità della Formazione professionale. Almeno stante a quanto emergerebbe dalla citata indiscrezione che vanno verificate ed accertate.
L’articolo 132 della citata legge regionale n. 4/2003, quale legge di spesa permanente, di natura corrente ed in conto capitale, comporta la determinazione in apposita tabella dell’importo da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria.
Dalla ricostruzione che sarebbe stata effettuata, secondo quanto riferito al giornale, emergerebbe che il Fondo di garanzia, per l’anno 2013 sarebbe stato alimentato da 5 milioni di euro, appostati sullo specifico capitolo di bilancio 318110.
Nella denuncia circostanziata si farebbe espresso riferimento al fatto che le risorse finanziarie appostate sul capitolo di bilancio n. 318110 avrebbero dovuto essere obbligatoriamente destinate solo ed esclusivamente ai fini di quanto disposto dall’art. 132 della citata legge regionale n. 4/2003.
Graverebbe, quindi, sul Fondo di garanzia di cui al capitolo di bilancio 318110 ogni pretesa patrimoniale rivendicata dal personale della formazione professionale posto in mobilità come riconosciuto dalla recente giurisprudenza (Sentenza n. 497/2009 del Tribunale di Trapani,Sezione Lavoro,confermata dalla Corte di Appello di Palermo, Sezione Lavoro con Sentenza n.1883/2011).
In Sicilia, il Sistema della Formazione Professionale per come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n. 2611 del 30/3/1990; n. 10963 del 17/10/1991; n. 2668 del 5/371993) è disciplinato da norme specifiche, la cui complessa strutturazione organizzativa comporta che la Regione Siciliana affida a soggetti privati, come operano come enti strumentali per mezzo di un atto concessorio e non di n pubblico appalto, l’espletamento di un’attività strutturata per legge come servizio pubblico, dettagliatamente programmata, diretta e controllata dalla stessa in conformità al relativo piano annuale e/o pluriennale al fine di realizzare le esigenze pubbliche. L’ente privato è inteso quale esecutore della volontà degli organi di governo del soggetto pubblico (Regione Siciliana) ed è strumentale in quanto realizza quelle politiche pubbliche che l’ordinamento assegna alla Regione.
Le disposizioni normative regionali, in base alla competenza legislativa “esclusiva”, si coordinano e si integrano non solo con il Ccnl di categoria vigente (recepito per legge dalla Regione), ma altresì con le leggi regionali nn. 24/76 (che istituisce e finanzia la formazione professionale), 25/93 (garanzie occupazionali e retributive), 23/2002 (pagamenti del personale), 4/2003 (fondo di garanzia) e con la Circolare Assessoriale n. 10 del 5 ottobre 1994 (istituzione liste di mobilità).
La complessa normativa regionale afferente le tutele del personale in servizio prevede altresì ulteriori forme di tutela stabilite dal contratto collettivo di Lavoro e da altre leggi e circolari attuative, nel caso in cui gli operatori del settore, con contratto a tempo indeterminato, rimangano parzialmente o totalmente senza incarico a seguito di contrazione delle attività, chiusura dei corsi o delle sedi operative. Al verificarsi di tale circostanza Enti e Regione, nell’ambito dei rispettivi compiti e responsabilità, sono obbligati a dare attuazione ai processi di mobilità secondo l’articolo 2 bis della legge regionale n.25 dell’1 settembre 1993, e quindi l’articolo 132 della legge regionale n.4 del 2003 e la circolare n.10 del 1994.
Da quanto appreso dalla citata indiscrezione, la legge regionale n.10 del 7 giugno 2011 che ha integrato il funzionamento del Fondo di garanzia, complementare alla Cassa integrazione guadagni in deroga, farebbe riferimento ad un Albo-Elenco che non trova alcun appiglio normativo.
Una storia che potrebbe portare ad ulteriori strascichi nella già tormentata condizione di acceso contenzione in cui versa il settore della Formazione professionale.
L’anello debole del ragionamento posto in essere attraverso la richiamata denuncia sarebbe proprio l’inefficacia della circolare n.10/94 sancita dagli uffici del dipartimento Formazione professionale e dagli uffici periferici del dipartimento regionale Lavoro.
Secondo l’amministrazione regionale, “l’inserimento nelle liste di mobilità ai sensi della circolare n.10/94 non trova più titolo alcuno stante ormai l’avvenuto svuotamento della pregressa disciplina normativa e regolamentare del settore a seguito dell’esaurimento delle risorse finanziarie regionali a sostegno delle attività formative ed il necessario conseguente accesso alle risorse del Fondo sociale europeo attraverso procedure di evidenza pubblica e con osservanza della normativa comunitaria”.
La direttiva n.76434 emanata l’8 ottobre scorso “ha definito le procedure per l’inserimento dei lavoratori totalmente o parzialmente non utilizzati dagli enti, nella lista regionale di mobilità orizzontale per la possibile richiesta, attraverso i Servizi Centri per l’Impiego della Sicilia, delle professionalità eventualmente necessarie ai fini dell’assegnazione di tale personale ai percorsi della terza annualità dell’Avviso 20/2011”.
I giochi sono aperti.
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Formazione, inchiesta su utilizzo risorse Fondo di garanzia?
By vedisotto5 Minuti di lettura
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