CAOS ALLA REGIONE SICILIANA. SI ALLONTANA LA RIFORMA DEI SERVIZI PER IL LAVORO E SI FA IN SALITA IL PERCORSO VERSO LA STABILITA’ LAVORATIVA DEGLI INTERESSATI
Pronto il ritiro del ‘bando Sportelli’? Sembrerebbe proprio di si. Colpo di scena, dunque, nella gestione della Garanzia Giovani in Sicilia. Le insistenti voci su un possibile passo indietro dell’assessorato regionale al Lavoro sono lo spunto per sottolineare come ci si trovi di fronte ad un programma che avrebbe dovuto sostenere i giovani attraverso l’orientamento, la formazione, il tirocinio per migliorarne le performance ed avvicinarli al mercato del lavoro e che invece riempie le pagine di cronaca per il caos che rischia di vanificare i possibili effetti positivi sullo sterminato esercito di Neet. Acronimo per indicare coloro che, entro i 29 anni di età, che non studiano, non lavorano e non lo cercano. Fenomeno che i Sicilia tocca la ragguardevole cifra di circa 500 mila.
Colpo di scena dicevamo, perché pare che sia stato avviata dal dipartimento regionale Lavoro la procedura di revoca dell’Avviso pubblico, il cosiddetto ‘Bando degli Sportelli’, nell’ambito delle Garanzia Giovani.
Il bando era stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n.6 del 6 febbraio 2015 dall’assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro. Bando destinato ad individuare i soggetti attuatori di interventi formativi specialistici mediante la costituzione di un catalogo dell’offerta formativa per i giovani.
Diverse le critiche mosse a questo avviso sin dalla sua origine.
Con un’interrogazione parlamentare del deputato del Pd, Giovanni Panepinto e un paventato ricorso da parte di diversi enti di formazione che si sono visti escludere dalla partecipazione, si era alzato un vespaio di polemiche non solo tra gli addetti ai lavori ma anche nel mondo politico.
Un bando che solo apparentemente sembrerebbe trattare degli sportelli, ma che in realtà prevede solo ed esclusivamente interventi formativi.
Pomo della discordia, infatti il requisito essenziale per gli enti che limita le possibili candidature ai soli enti di formazione che negli ultimi 5 anni abbiano gestito sportelli multifunzionali finanziati dalla Regione Siciliana.
Un requisito che appare per tantissimi operatori del settore illogico ed illegittimo in quanto non appare coerente rispetto ai fini dell’Avviso.
Non va dimenticato che proprio il citato Avviso, secondo quanto previsto dall’articolo 1, è volto a “istituire un Catalogo dell’offerta formativa rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni d’età, al fine di fornire loro le competenze necessarie per agevolarne l’inserimento lavorativo”.
In sintesi, il richiamato Avviso è volto a selezionare una serie di operatori in grado svolgere attività formative finalizzate all’inserimento nel mondo del lavoro di soggetti tra i 18 e i 29 anni. Quindi, gli enti ammessi saranno chiamati a svolgere attività formativa.
Appare evidente come condizionare l’ammissione all’Avviso de quo, all’aver gestito Sportelli multifunzionali, integri un prerequisito di ammissione non conferente rispetto all’oggetto ed all’obiettivo dello stesso bando, che risulta altresì inutilmente restrittivo considerato che solo pochissimi enti hanno gestito sportelli multifunzionali negli ultimi 5 anni.
Fatto che ha lasciato non pochi dubbi, in tanti osservatori del sistema, circa la sotterranea volontà di pochissimi ‘eletti’ di tentare il colpo di mano e circoscrivere la gestione di un pacchetto di ore formative sgombre da ‘lacci e laccioli’.
Per analogia con gli appalti, si può ricordare quanto disposto dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio nella decisione del 14 dicembre 2005, n.13644, che recita: “La Pubblica amministrazione nel redigere i bandi di gara e nel fissare, conseguentemente, i relativi requisiti di partecipazione, deve cercare di assicurare, pur nell’ampia discrezionalità che connota il suo operato, la massima partecipazione alle varie procedure concorsuali, al fine di perseguire, nel rispetto del principio comunitario e costituzionale della libera concorrenza, l’interesse pubblico a che la scelta dell’impresa affidataria avvenga nel più ampio ventaglio possibile di offerte. E se una corretta procedura di gara deve garantire la più ampia partecipazione dei soggetti interessati al processo di selezione, i requisiti di accesso alla gara stessa non possono, a loro volta, che esser tali da delineare nuove e maggiori opportunità di partecipazione alle singole imprese operanti nel settore. Censurabili, in quest’ottica, proprio per gli effetti negativi che producono per la concorrenza, appaiono, quindi, quelle disposizioni e prescrizioni, contenute nei bandi di gara, che, come nel caso del Bando per i corsi di formazione nell’ambito della Garanzia Giovani, non siano redatte in funzione delle caratteristiche economiche e tecniche del bene o del servizio richiesto o che, sempre come nel caso richiamato, limitino ingiustificatamente la partecipazione delle imprese interessate, mediante la fissazione di criteri di preselezione eccessivamente rigorosi”.
Oltre al summenzionato prerequisito di partecipazione, esaminando nello specifico il già richiamato Avviso, non è dato evincere, né dall’esame del bando, né dall’allegato B (vedi punti 11 e 12), che i soggetti interessati sono chiamati a compilare, quali siano, invece, i requisiti di capacità tecnica ed economica richiesti ai fini della verifica della qualificazione dei soggetti concorrenti a svolgere attività di formazione.
Il richiamato Avviso oggetto di contestazione, prevede, inoltre, che i soggetti attuatori siano enti di Formazione, accreditati dalla Regione siciliana.
Non prevede, stranamente, un particolare ambito di accreditamento che è quello dell’orientamento.
È il caso di ricordare come le ‘Disposizioni sull’accreditamento’, pubblicate nel Supplemento ordinario n. 2 della Gurs n.32 del 30 giugno 2006, prevede gli ambiti generali di orientamento e formazione professionale. Quest’ultimo a sua volta suddiviso nelle macrotipologie obbligo formativo e formazione post obbligo formativo.
Quindi, la dizione dell’Avviso, peraltro scritta a mano in calce alla pagina come rettifica, appare estremamente vaga e potrebbe anche spingere alla partecipazione di enti privati non accreditati per l’ambito di Formazione professionale ma solo per quello di orientamento o vice versa. Una confusione che non giova alla gestione delle fasi successive alla pubblicazione del richiamato bado e che potrebbe alimentare ricorsi e contenziosi che finirebbero, l’esperienza lo insegna, con produrre danni incalcolabili a distanza di mesi i cui effetti ricadrebbero sempre e solamente sui deboli: i 1580 lavoratori ex Sportelli multifunzionali che potrebbero restare fuori dai giochi e vedere svanire la stabilità lavorativa e retributiva per troppo tempo annunciata dal Governo regionale e mai realmente attuata.
Insomma ciò che viene contestato è l’idea che si vorrebbe far passare ad ogni costo il citato bando, che prevede chiaramente, l’erogazione di corsi di formazione professionale per un avviso pubblico destinato a finanziare inesistenti sportelli multifunzionali.
Non ultimo, il contestato Avviso prevede percorsi formativi, dalla durata massima di 200 ore, fra quelli declinati dal Repertorio dei profili professionali della Regione siciliana, approvato con decreto dirigenziale n.3478 del 25 luglio 2013. Un fatto che matte a nudo un’altra criticità.
Al superamento di un esame finale, è previsto il rilascio della certificazione delle competenze e non l’attestazione di qualifica professionale. E questo è dovuto alla esigua durata del percorso formativo.
Va rimarcato, in tal senso, che la certificazione delle competenze è un’attestazione di scarsissima spendibilità nel mercato del lavoro. Inoltre, relativamente al citato Repertorio, non va dimenticato che si innestano anche problematiche di ben altra natura e gravità, dal momento che in esso sono inseriti anche profili professionali disciplinati da apposite leggi in vigore con ben altre caratteristiche corsuali.
A chiarimento del ragionamento proviamo a fare un esempio.
Il profilo di Operatore Socio Sanitario, di competenza esclusiva dell’assessorato alla Salute prevede una durata minima di 1000 ore, come da Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001. Tipologia corsuale che, fra l’altro, necessita esplicitamente dell’accreditamento come provider Ecm (Educazione continua in medicina) presso il ministero della Salute.
Anche i corsi per parrucchiere ed estetista sono disciplinati da apposita normativa che prevede l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio dopo la frequenza di un corso biennale di complessive 1800 ore, seguito da un ulteriore corso di specializzazione.
Nell’Avviso è previsto addirittura un corso per progettista meccanico, laddove è evidente che titolo necessario a svolgere questa professione è la laurea in Ingegneria o il diploma di perito tecnico industriale. Alla luce delle criticità e dei tanti dubbi appare ‘cosa buona e giusta’ procedere ad una rivisitazione del Repertorio in questione. Appare davvero improcrastinabile l’esigenza per l’amministrazione regionale e l’assessorato al Lavoro di fare un passo indietro e ritirare l’Avviso richiamato.
Uno stop and go si rende, quindi, necessario, rispetto al quadro delineato, per mettere a punto alcuni aspetti che afferiscono le modalità di partecipazione, l’accreditamento, il repertorio dei profili professionali.
A partire proprio dalla riproposizione di un bando aperto a tutti gli enti di formazione accreditati in Sicilia, senza alcun limite circa l’esperienza, che potrà comunque essere valutata come premialità nella griglia di ammissibilità delle proposte formative.
Un modo per attenuare le polemiche seguite alla limitazione dei soggetti partecipanti, affievolendo, così, ogni velleità di ricorso che non avrebbe più alcun presupposto giuridico, restituendo stabilità al procedimento amministrativo.
2 commenti
Come si dice a Catania, o per un verso o per l’altro, stiamo giocando con il “membro” del pupo…
Mi sembra che sia corretto allargare la platea degli iscritti all’albo istituendo l’albo degli specialisti onde evitare trattamenti discriminatori fra coloro che di fatto sono incollati nell’albo dei vecchi iscritti, e coloro che risultano muniti di titoli di studio adeguati a questo genere di attività, e con competenze e professionalità di gran lunga superiori .
Garantendo il principio del costituzionale ed europeo del diritto al lavoro per tutti.
E’ qual è l’interesse degli enti esclusi dalla partecipazione al bando ,se non quello di far si che la platea degli operatori si allarghi per farsi nuove assunzioni .